Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 03135
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT EB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020. RITENUTO IN FATTO FO NO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 25/08/2022 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non ha concesso la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione dell'indagato, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.
1. Al riguardo, lamenta che l'ordinanza impugnata "non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto e degli elementi in fatto sollevati dalla difesa dell'appellante".
1.1. Premesso che l'ordinanza custodiale era stata applicata al fine di salvaguardare il pericolo di inquinamento probatorio, si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame aveva escluso rilievo, ai fini del mutamento delle esigenze cautelari, alla circostanza che all'indagato fosse stato notificato, dopo l'interrogatorio in cui era stata avanzata la richiesta di sostituzione della misura, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale aveva errato nel ritenere che la conclusione delle indagini preliminari fosse un dato processuale del tutto neutro e non costituisse "fatto sopravvenuto" tale da implicare una rivalutazione delle esigenze di cautela ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., posto che tale disposizione non contiene una definizione tipica di fatto sopravvenuto, né classifica gli atti e le scadenze processuali in ragione del peso degli effetti ad essi connessi.
1.2. Né il richiamo alla neutralità poteva giustificarsi con il fatto che alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non consegua alcuna "abdicazione" da parte del pubblico ministero alla salvaguardia delle esigenze istruttorie attraverso l'extrema ratio della custodia in carcere, trattandosi di profilo di carattere meramente probabilistico e non accompagnato dall'indicazione delle specifiche e concrete esigenze di acquisizione della prova ancora da salvaguardare.
1.3. Il riferimento al fatto che al pubblico ministero non sia precluso, dopo la notificazione dell'avviso, svolgere attività di indagine di carattere integrativo ex art. 430 cod. proc. pen., non rende