Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 06737
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 9344-2013 proposto da: M E MLERMN55E66A509M, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
CUNFIDA
20, presso lo studio dell'avvocato E D M, rappresentato e difeso dagli avvocati LORETANA MARIA ANIA ROSSO, LUIGI B;
2017
- ricorrente -
2273
contro
C A, CAPPUCCIO PASQUALINO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.Z C presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato D L;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 130/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. ANIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato B Luigi, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato L L, con delega depositata in udienza dell'Avvocato L D, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Meola Erminia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ariano Irpino Cappuccio Angelo e Pellegrino al fine di sentir dichiarare libero il proprio fondo, sito in Fontanarosa ed in atti specificamente individuato, da ogni servitù di passaggio in favore del vicino fondo di proprietà dei convenuti, non essendo più quest'ultimo fondo intlercluso, ai sensi dell'art.1055 c.c. ;
chiedeva, inoltre ed in ogni caso, l'accertamento dell'illegittimo uso - da parte dei medesimi convenuti- della servitù con transito di mezzi meccanici non destinati all'esercizio dell'attività agricola e comportando, quindi, aggravio a carico del proprio fondo servente. Costituitisi in giudizio i convenuti. resistevano all'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto. L'adito Tribunale, con sentenza n. 31/2009, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava illecito l'esercizio della servitù da parte dei convenuti con mezzi meccanici non utilizzati per uso agricolo, rigettando, altresì, ogni altra domanda. Gli originari convenuti interponevano appello chiedendo la riforma della decisione del Tribunale di prima istanza. La Meola chiedeva il rigetto dell'avverso appello principale ed interponeva, a sua volta, appello incidentale insistendo nella originaria domanda di negatoria servitutis.L'adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 130/2016, rigettava l'appello incidentale ed, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, riformando parzialmente l'appellata sentenza rigettava ogni domanda proposta dalla Meola con l'atto di citazione, con parziale compensazione ( per un terzo) delle spese del doppio grado di giudizio, poste -per la parte rimanente- a carico della Meola. Per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale ricorre la Meola con atto affidato a sette ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate. Nel ricorso principale viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 e dell'art. 360-bis c.p.c.. Nel controricorso si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.. Ragioni della Decisione 1.- La Corte deve, innanzitutto, procedere all'esame della pregiudiziale eccezione relativa alla richiesta declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità di cui in narrativa. In particolare parte ricorrente sollevata la questione di violazione dell'art. 24 Cost. da parte dell'art. 360-bis c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. nella parte in cui "non prevede tra i motivi per proporre ricorso per cassazione quello dell'errata o contraddittoria motivazione". L'eccezione è del tutto infondata. Il legislatore ordinario ben poteva definire la tutela accordata al ricorrente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (organo di tutela della corretta applicazione ed uniforme interpretazione della legge ) al solo vizio di violazione di legge ovvero all'unico tipo di vizio consono, anche "...nella prospettiva della novella legislativa (di cui al (d.l. 83/12, conv. in I. 134/12). mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non
CUNFIDA
20, presso lo studio dell'avvocato E D M, rappresentato e difeso dagli avvocati LORETANA MARIA ANIA ROSSO, LUIGI B;
2017
- ricorrente -
2273
contro
C A, CAPPUCCIO PASQUALINO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.Z C presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato D L;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 130/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. ANIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato B Luigi, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato L L, con delega depositata in udienza dell'Avvocato L D, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Meola Erminia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ariano Irpino Cappuccio Angelo e Pellegrino al fine di sentir dichiarare libero il proprio fondo, sito in Fontanarosa ed in atti specificamente individuato, da ogni servitù di passaggio in favore del vicino fondo di proprietà dei convenuti, non essendo più quest'ultimo fondo intlercluso, ai sensi dell'art.1055 c.c. ;
chiedeva, inoltre ed in ogni caso, l'accertamento dell'illegittimo uso - da parte dei medesimi convenuti- della servitù con transito di mezzi meccanici non destinati all'esercizio dell'attività agricola e comportando, quindi, aggravio a carico del proprio fondo servente. Costituitisi in giudizio i convenuti. resistevano all'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto. L'adito Tribunale, con sentenza n. 31/2009, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava illecito l'esercizio della servitù da parte dei convenuti con mezzi meccanici non utilizzati per uso agricolo, rigettando, altresì, ogni altra domanda. Gli originari convenuti interponevano appello chiedendo la riforma della decisione del Tribunale di prima istanza. La Meola chiedeva il rigetto dell'avverso appello principale ed interponeva, a sua volta, appello incidentale insistendo nella originaria domanda di negatoria servitutis.L'adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 130/2016, rigettava l'appello incidentale ed, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, riformando parzialmente l'appellata sentenza rigettava ogni domanda proposta dalla Meola con l'atto di citazione, con parziale compensazione ( per un terzo) delle spese del doppio grado di giudizio, poste -per la parte rimanente- a carico della Meola. Per la cassazione della sentenza della Corte distrettuale ricorre la Meola con atto affidato a sette ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate. Nel ricorso principale viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 e dell'art. 360-bis c.p.c.. Nel controricorso si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.. Ragioni della Decisione 1.- La Corte deve, innanzitutto, procedere all'esame della pregiudiziale eccezione relativa alla richiesta declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità di cui in narrativa. In particolare parte ricorrente sollevata la questione di violazione dell'art. 24 Cost. da parte dell'art. 360-bis c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. nella parte in cui "non prevede tra i motivi per proporre ricorso per cassazione quello dell'errata o contraddittoria motivazione". L'eccezione è del tutto infondata. Il legislatore ordinario ben poteva definire la tutela accordata al ricorrente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (organo di tutela della corretta applicazione ed uniforme interpretazione della legge ) al solo vizio di violazione di legge ovvero all'unico tipo di vizio consono, anche "...nella prospettiva della novella legislativa (di cui al (d.l. 83/12, conv. in I. 134/12). mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non
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