Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2021, n. 05842
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/6/2019 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Rosario Giordano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/6/2019, la Corte di appello di Caltanissetta confermò la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela in data 11/7/2018 con la quale IO CI era stato condannato alla pena di 8 mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di due coltelli «a scatto del tipo a molla», rivenuti nel comodino della sua camera da letto, ritenuti «armi bianche proprie» in quanto naturalmente destinati all'offesa alla persona e di cui non aveva fatto denuncia all'autorità amministrativa;
fatto ft, accertato in Gela, il 23/2/2016. Con lo stesso provvedimento fu confermata l'assoluzione dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per insussistenza del fatto.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso CI per mezzo del difensore di fiducia, avv. Rosario Giordano, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in relazione alle caratteristiche dei coltelli, essendosi la sentenza limitata a definirli come «a scatto». Infatti, alla luce dell'art. 45, r.d. n. 635 del 1940 (recante il «Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»), il coltello a scatto non costituirebbe necessariamente un'arma propria, occorrendo che lo strumento possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, ovvero una punta acuta o una lama a due tagli. L'omesso accertamento di tale aspetto comporterebbe vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, atteso che, ove fosse esclusa la natura di «arma propria» dei due coltelli, dovrebbe escludersi la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della continuazione e alla conferma delle statuizioni sul trattamento sanzionatorio sulla base di mere clausole di stile.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di punire l'imputato con la pena dell'ammenda anziché dell'arresto.
3. Con nota del 26/11/2020, la Procura generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Preliminarmente occorre