Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2019, n. 08416

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2019, n. 08416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08416
Data del deposito : 26 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21933-2016 proposto da: ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO CALLIOPE I VIALE DEI TIGLI - MESSINA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 214/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere LUIGI A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato P G per l'Avvocatura Generale dello Stato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/6/2016 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il gravame interposto dall'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia in relazione alla pronunzia Trap Palermo 15/6/2015, di accoglimento dell'impugnazione proposta dal Condominio Calliope I di Via dei Tigli Messina del «processo verbale di contestazione del 28 maggio 2014 n. 94390 ... con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 17 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per aver utilizzato a fini irrigui le acque di un fondo di proprietà di terzi, e gli era stata contestualmente ordinata la cessazione della condotta illecita, con obbligo di pagamento della relativa sanzione amministrativa e dei canoni non corrisposti». Accoglimento fondato sulla ravvisata inesistenza della notifica del suindicato p.v., «in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata». Avverso la suindicata pronunzia del Tsap l'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
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