Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2021, n. 32100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2021, n. 32100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32100
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente e SENTENZA sul ricorso 30194-2018 proposto da: DI FIORE GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 18, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;

- ricorrente -

contro

E L, rappresentato e difeso dall'ALBERTO MIGNONE;
- controrkorrente - avverso l'ordinanza n. 12144/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. G T. Letta la relazione del Procuratore Generale Dott. C M, che ha concluso per l'accoglimento della istanza di revocazione e, nel conseguente giudizio, per la declaratoria di inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

E L ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Benevento, con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che ha trovato conferma con la sentenza di merito, l'autorizzazione ad accedere al fondo del vicino Di Fore Giovanni Battista al fine dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione del proprio immobile, che avevano comportato l'esecuzione di lavori di scavo. La Corte d'appello di Napoli, adita dal Di Fore, ha confermato la decisione. La corte partenopea ha riconosciuto che l'attività compiuta nel caso in esame, pur avendo comportato l'esecuzione di uno scavo finalizzato all'esecuzione di opere sulla parte di muro posto al di sotto del piano di campagna, non esulava dall'ambito di applicazione dell'art.843 c.c., che non è norma di stretta interpretazione. La Corte d'appello di Napoli ha riconosciuto, in consapevole dissenso da quanto affermato in Cass. n. 8544 del 1998, che, in base all'art. 843 c.c., sono consentiti anche interventi del tipo di quello posto in essere dall'Errico, tenuto conto dell'avvenuto integrale ripristino a lavori eseguiti. Per la cassazione della sentenza, notificata il 15 maggio 2004, il Di Fore ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati con memoria. E L ha resistito con controricorso. La Corte di Cassazione, con ordinanza in data 17 maggio 2019, n. 12144, ha dichiarato inammissibile il ricorso, assumendone la tardività rispetto alla data di notifica della sentenza. Il Collegio ha osservato che il ricorso era stato notificato il 2 agosto 2014, laddove il termine di sessanta giorni dalla notificazione coincideva con il precedente 14 luglio 2014. Il Di Fore ha proposto ricorso per la revocazione della suddetta ordinanza n. 12144 del 2019 sulla base di un unico motivo, con il quale evidenzia che, diversamente da quanto opinato dal Collegio, il ricorso è stato notificato il 2 luglio 2014. Si sottolinea che la data di effettiva Ric. 2018 n. 30194 sez. 52 - ud. 28-04-2021 -2- notificazione era stata indicata dal medesimo controricorrente, il quale, nel costituirsi, aveva indicato, appunto il 2 luglio 2014 quale data di notificazione del ricorso. L'errore compiuto dalla Corte di Cassazione, spiegabile con la difficoltà di lettura della relazione di notificazione, risultava oggettivamente dalla nota di iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta il 17 luglio 2014. E L ha resistito con controricorso. Il ricorso per revocazione, in un primo tempo fissato ex 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c. con proposta di trattamento in camera di consiglio, è stato poi rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria dell'8 ottobre 2020. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per revocazione è fondato. Per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non Ric. 2018 n. 30194 sez. 52 - ud. 28-04-2021 -3- valutate (Cass. n. 19926/2014;
n. 27451/2013;
S.U., n. 13181/2013). Nel caso di specie, come ammesso dal medesimo controricorrente, e come risultante oggettivamente dalla nota di iscrizione a ruolo, il ricorso è stato notificato non il 2 agosto 2014, come si assume nell'ordinanza impugnata, ma il 2 luglio 2014. L'errore si spiega perché, nella relata di notifica del ricorso, scritta a mano dall'ufficiale giudiziario, mentre il giorno "02" e l'anno "14" sono leggibili con chiarezza e senza possibilità di equivoco, il mese è scritto con una grafia poco chiara. L'indicazione del mese è stata letta dal Collegio come se l'ufficiale giudiziario avesse scritto "8" invece che "7". Ma ogni possibile incertezza sulla data è fugata, prima ancora che dal controricorso, dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso, che reca la data 17 luglio 2014. Quindi, essendo certi, in base alla relazione di notificazione, il giorno "02" e l'anno "14, è ovvio che
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