Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/10/2022, n. 37794

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/10/2022, n. 37794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37794
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARRERA SALVATORE nato a MESSINA il 16/05/1988 avverso la sentenza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato av74o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere U B;
Motivi della decisione 1.S I ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Messina il 7 febbario 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 61, n. 2, 81, 337 e 99, commi 1 e 2, cod. pen.,, e art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, deducendo violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato.

2.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto i vizi dedotti dalla parte ricorrente sono estranei al novero delle ipotesi per cui è ammessa impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.448 comma 2 ter c.p.p.. La Corte di cassazione inoltre ha ripetutamente affermai:o (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giuddce dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti;
corretta qualificazione giuridica del fatto;
applicazione di eventuali circostanze;
giudizio di bilanciamento;
congruità della pena;
concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (penultima pagina);
peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.
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