Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2010, n. 15124

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In materia di successioni "mortis causa", la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi, di per sé, dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato.

In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).

In materia di successioni "mortis causa", mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 cod. civ., non necessita di accettazione e si verifica "ex lege" - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili (come nella specie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2010, n. 15124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15124
Data del deposito : 22 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
T E ved. T TSL LSE 30C54 H335P, T I ved. F T NI 24C70 H335R, rappresentata dalla figlia sig.ra F S in MOI nella qualità di procuratrice generale FRR SVN 49P44 H335N, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato V C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato B U;

- ricorrenti -

contro
T G TSL GNN 50D04 H335E, RUBATTO MARIA RBT MRS 21P68 B592T, elettivamente domiciliati in ROMA, C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentati e difesi dall'avvocato P F;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 305/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/2010 dal Consigliere Dott. V M;

udito l'Avvocato VALENSISE Carolina, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato PICCINI Barbara, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MANASSERO Franco, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31-12-1979 e il 2-1-1980 Tosello E conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino i fratelli Lorenzo ed I Tosello esponendo:
- in data 1-3-1965 era deceduto in Rivalta il loro padre T G che con testamento pubblico a rogito notaio Ballario del 28- 1-1959 aveva disposto delle sue sostanze lasciando alla moglie L C l'usufrutto generale, legando in sostituzione di legittima alle figlie I ed E i suoi diritti di
comproprietà su alcuni immobili specificamente indicati e nominando per il resto erede universale il figlio Lorenzo;

con atto a rogito notaio Ballario del 7-1-1959 i coniugi T G e L C avevano venduto al figlio Lorenzo, con riserva di usufrutto in loro favore, la nuda proprietà di un fabbricato rurale e di terreni siti in Rivalta al prezzo dichiarato di L. 450.000, ed il solo G T aveva venduto al suddetto figlio un altro terreno in Orbassano al prezzo di L. 100.000;

- in data 12-7-1966 l'attrice aveva citato in giudizio dinanzi ai Tribunale di Torino il fratello L T proponendo una domanda di simulazione della vendita suddetta in quanto dissimulante una donazione, ed una domanda di divisione ereditaria;
al fine di comporre la lite così instaurata e di evitare liti future in ordine sia alla successione paterna sia alla vendita, dissimulante una donazione, parimente posta in essere da L C, le parti, anche con l'intervento di quest'ultima, avevano stipulato il 2-9-1966 una transazione con cui venivano assegnati alle figlie I ed E, a tacitazione di ogni loro diritto sull'eredità paterna e di ogni diritto derivante dall'atto di liberalità della madre, determinati beni, mentre al figlio Lorenzo venivano attribuite tutte le altre proprietà, ed alla madre restava il diritto di usufrutto generale su tutti i beni;

- deceduta in data 25-2-1978 L C, la sua successione veniva regolata dal testamento pubblico del 28-1-1959 che conteneva, al pari del testamento di G T, un legato in sostituzione di legittima per le figlie e la nomina ad erede universale per il figlio;

quest'ultimo continuava a possedere tutti i beni caduti sia nella successione paterna che in quella materna e, nonostante le diffide ricevute, non aveva provveduto al rilascio dei beni assegnati alle sorelle con la transazione, ne' aveva aderito alla richiesta di divisione dell'eredità della madre.
E T, rilevato che i due predetti testamenti contenevano una lesione della sua quota di legittima (come pure della quota spettante alla sorella I) chiedeva la condanna di T L al rilascio degli immobili a lei assegnati con la transazione del 2-9-1966, la divisione della comunione ereditaria derivante dalla successione materna, previa redazione dell'inventario di tutte la attività cadute in successione, l'assegnazione di un lotto corrispondente alla sua quota di legittima, e la dichiarazione dell'obbligo del convenuto di prestare il rendiconto della gestione dei beni provenienti dalla eredità materna.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici ed eccependo anzitutto la nullità dell'atto di transazione sopra menzionato in quanto contenente una donazione nulla per vizio di forma in favore di E e I Tosello;
eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione di reintegrazione della quota di legittima relativa all'eredità paterna, non si opponeva alla divisione dell'eredità materna, previa integrazione della quota di legittima delle sorelle eventualmente lesa, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna di queste ultime a rilasciare in suo favore i beni a lui spettanti in ordine alla successione paterna e materna. Costituendosi in giudizio I Tosello chiedeva la condanna di L T, in esecuzione della transazione del 2-9-1966, a rilasciare i beni di spettanza delle sorelle, a rendere il conto della gestione dal 25-2-1978 ed a corrispondere le somme a tale titolo dovute;
chiedeva inoltre la divisione dell'eredità materna, con attribuzione a suo favore di una quota in natura corrispondente alla quota di legittima che le spettava.
Con sentenza non definitiva del 17-4-1982 il Tribunale adito dichiarava la nullità della transazione del 2-9-1966, dichiarava estinta per prescrizione l'azione delle attrici per la riduzione delle disposizioni testamentarie paterne, rigettava le domande di E e I Tosello relativamente all'eredità paterna, dichiarava che la vendita di cui al rogito Ballario del 7-1-1959 era simulata e dissimulava una donazione effettuata da Chiappino Lucia in favore del figlio Lorenzo relativamente ai beni di proprietà della prima, e dichiarava che i beni oggetto di tale negozio dovevano essere fittiziamente riuniti all'asse ereditario di Chiappino Lucia.
Con sentenza non definitiva del 14-4-1994 il Tribunale di Torino dava atto della rinuncia ai legati da parte di I ed E T, riduceva le disposizioni testamentarie di L C e l'atto di liberalità da essa stipulato il 7-1-1959, dichiarava che le sorelle Tosello partecipavano nella misura del 50% ciascuna su alcuni beni immobili siti in Rivalta e nella misura del 4,71065% ciascuna unitamente per il resto al fratello Lorenzo su altri beni immobili siti in Rivalta, e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per procedere alla divisione ed al rendiconto da parte del Tosello relativamente ai beni appartenenti all'asse materno.
Con sentenza non definitiva del 21-2-2000 il Tribunale adito, in parziale modifica del progetto divisionale, disponeva lo scioglimento della comunione sul mappale 204 del f. 37 in Rivalta,
attribuendo a L T il lotto A ed alla sorelle E ed

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