Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/05/2019, n. 13248

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/05/2019, n. 13248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13248
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente e-m SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 29086-2017 proposto da: M S, rappresentato e difeso dagli Avvocati Felice Lau- dadio e R D M, con domicilio eletto in Roma, via Valadier, n. 44;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio in Roma, via Baia- monti, n. 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione seconda giurisdizio- nale centrale, n. 274/2017, depositata il 12 maggio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato F L.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza in data 16 marzo 2013, la Sezione giurisdizio- nale per la Campania della Corte dei conti ha condannato Silvano Ma- sciari, già assessore ai trasporti del Comune di Napoli, a pagare allo stesso Comune euro 464.811,21 per il risarcimento del danno patri- moniale ed euro 153.387,70 per il risarcimento del danno all'immagine. Il primo giudice ha rilevato, a fondamento della condanna, che da un procedimento penale era risultato: che i lavori per la realizzazione della nuova linea metropolitana di Napoli, accompagnati da ingentis- sime tangenti, erano stati affidati nel 1974, ma il progetto esecutivo era stato approvato solo nel 1982 e le opere erano concretamente iniziate nel 1985;
che era stato previsto un erroneo sistema revisio- nale dei prezzi dal quale era derivato un indebito aumento dei costi che una consulenza tecnica acquisita in sede penale aveva quantifica- to in circa cento miliardi di lire;
che vi erano state altre "anomalie" nelle contabilizzazioni. 2. - La Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 12 maggio 2017, ha rigettato il gravame del M. Il giudice contabile ha innanzitutto respinto i motivi di appello at- tinenti alla regolarità delle notificazioni dell'atto di citazione e dei due -2 atti di riassunzione intervenuti nel giudizio di primo grado e ha dichia- rato inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di gra- vame, l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale. La Corte dei conti - premesso che, nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, il giudice può acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, atti formati in sede penale anche se non ancora sottoposti in quella sede al vaglio del dibatti- mento - ha inoltre rilevato che le ammissioni da parte del M e gli altri atti del procedimento penale confermano gli illeciti dell'appellante. In particolare, il giudice contabile ha evidenziato che le illecite dazioni di danaro, a favore del Masciarí e degli altri imputati nel procedimento penale, hanno comportato, per le imprese, una lie- vitazione dei costi dei lavori e hanno altresì agevolato l'applicazione di un erroneo "meccanismo revisionale" che "ha comportato un ingiusti- ficato vantaggio a favore dell'impresa esecutrice che è stato quantifi- cato nella perizia disposta in sede penale in circa cento miliardi di li- re";
tali condotte hanno inoltre causato un rilevante danno all'immagine dell'Amministrazione. Infine, il giudice contabile ha affermato che, prima dell'introduzione dell'art. 51, comma 6, del codice di giustizia contabi- le, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante una dispo- sizione peraltro applicabile solo alle istruttorie in corso alla data di en- trata in vigore dello stesso codice, la nullità dell'atto di citazione per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine non era rilevabile d'ufficio: pertanto, ha dichiara- to inammissibile l'eccezione del M sul punto, proposta per la prima volta in appello. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti il Ma- sciari ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 dicembre 2017, sulla base di due motivi. -3 - Il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero pres- so la Corte dei conti ha resistito con controricorso, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso. 4. - In data 10 aprile 2019 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
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