Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1973, n. 1062

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Il privilegio istituito dall'art 3 del DL 1 ottobre 1947 n 1075 a favore degli istituti di credito di diritto pubblico ed enti di diritto pubblico, esercenti il credito mobiliare, in quanto e espressamente preferito ad ogni altro titolo di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, deve essere collocato immediatamente dopo queste ultime, a norma dell'art 2777 cod civ senza che in contrario possano richiamarsi ne l'art 2783 cod civ, che riguarda il grado dei privilegi speciali non risultante dalle leggi che li prevedono, ne l'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, il quale collocando i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di Assicurazione obbligatoria per la invalidita e la vecchiaia, al primo posto dell'ordine di prelazione indicato dall'art 2778, con precedenza su quelli indicati al n 1 dello stesso articolo, si e limitato a spostare il privilegio per contributi assicurativi dall'ultimo al primo posto, ma non ha assolutamente alterato la posizione di tale privilegio rispetto a quelli previsti da leggi speciali.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/1973, n. 1062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1062
Data del deposito : 14 aprile 1973

Testo completo

Il privilegio istituito dall'art 3 del DL 1 ottobre 1947 n 1075 a favore degli istituti di credito di diritto pubblico ed enti di diritto pubblico, esercenti il credito mobiliare, in quanto e espressamente preferito ad ogni altro titolo di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di
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