Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/05/2023, n. 12769
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21411-2016proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA SOC. COOP. A R.L., difesa da ll ’ Avvocat o ANNA BEATRICE per procura in calce a l ricorso;-ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA MARONI F.LLI S.R.L., difeso dall ’ Avvocato PAOLO CEROLINIper procura in calce al controricorso;-controricorrente - avverso il DECRETO N. 4735 /20 1 6 del TRIBUNALE DI FERMO , depositatoil 13/7/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’opposizionedella Banca di credito cooperativo Picena soc. coop. a r.l. allo stato passivo del fallimento della Moroni F.lli s.r.l., dichiarato con sentenza del 14/11/2014, confermando il decreto Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 con il quale il giudice delegato aveva escluso il privilegio conseguente al pegno costituito in suo favore sul “dossier titoli n. 07/72/01872”in ragione dell’affermata “ invalidità del vincolo pignoratizio per la parte relativa al pegno costituito su strumenti finanziari dematerializzati/titoli obbligazionari, in quanto non costituito nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D.Lgs. n. 58 del 1998 con diritto dell’Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli”. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che “è del tutto fondata l’eccezione relativa alla mancanza di firma del contratto, irrilevante è la presenza di modulistica;preso di per sé solo l’estratto ex art. 50 TU bancario può costituire al più indizio isolato;del tutto congrue ed ineccepibili sono le osservazioni relative alla costituzione del pegno”. 2.1. La Banca di credito cooperativo Picena soc. coop. a r.l., con ricorso notificato il 1 4 / 9 /20 1 6 , ha chiesto, per tre motivi, la cassazione deldecreto, dichiaratamente comunicato il 15/7/2016. 2.2. Il fallimento della Moroni F.lli s.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con ilprimo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, 99 l.fall. e 4 del d.lgs. n. 170/2004, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha confermato il decreto con il quale il giudice delegato aveva escluso il privilegio conseguente al pegno costituito in suo favore sul “ dossier titoli n. 07/72/01872” in ragione dell’affermata “invalidità del vincolo pignoratizio per la parte relativa al pegno costituito su strumenti finanziari dematerializzati/titoli obbligazionari, in quanto non costituito Ric. 2016n. 21411 - Sez. 1 - CC del 6 marzo 20 2 3 nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D.Lgs. n. 58 del 1998 con diritto dell’Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli”, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come illustrato nel ricorso in opposizione allo stato passivo e dimostrato con la documentazione prodotta in giudizio,il vincolo pignoratizio sui titoli sottoscritti dalla società poi fallita è sorto nell’integrale rispetto delle previsioni di legge, tra cui l’art. 83 octiesdel d.lgs. n. 58/1998. 3.2. Risulta, infatti, documentato, ha osservato la ricorrente, che: - il pegn o è stato costituit o con atto scritto del 30/11/2010e munito di data certa ;- il vincolo è stato registrato suun apposito conto tenuto dalla banca, e cioè il conto deposito intestato alla concedente e identificato con iln. 07/72/1872;- tale conto, come emerge dal relativo contratto, è stato dichiaratamente acceso in funzione della “costituzione in pegno di titoli e valori” e ris ulta espressamente richiamato tanto nell’atto di costituzione del pegno, quanto nel successivo atto integrativo dell ’ 8/8/2011 ;- la banca ha provveduto all’annotazione su tale conto sia dei titoli costituiti in pegno, sia dei titoli registrati in sostituzione o in integrazione degli stessi, dando conto delle relative operazioni con la trasmissione periodica degli estratti conto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi