Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2019, n. 21633

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2019, n. 21633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21633
Data del deposito : 23 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 15608-2017 proposto da: ACME SRL, IMMOBILIARE LIMBADI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MALAGOTTI LORENZO

15, presso lo studio dell'avvocato A S, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO TECNO EL SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1966/2017 della CRTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere C B M I;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CRRADO MISTRI che ha concluso per la parziale inammissibilità e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito l'Avvocato S A, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato L A, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in atti. R.G. 15608/2017

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la Curatela del Fallimento Tecno El s.r.l. (già Ala Elettronica s.r.I.), premesso che in data 11/11/2004 la Ala Elettronica s.r.l. aveva venduto alla A.C.M.E. s.r.l. l'immobile sito in Anzio, Via Gramsci 100-Riviera Zanardelli 129, per il prezzo di euro 253.000, che successivamente (con atto del 20/10/2005) l'acquirente aveva venduto il medesimo immobile alla Immobiliare Limbadi s.r.l. al prezzo di euro 340.000, conveniva in giudizio entrambe le società chiedendo, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta dei due contratti di compravendita. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1347/13, accogliendo la domanda principale della Curatela dichiarava la nullità per simulazione assoluta dei due contratti di compravendita, basando la decisione, in particolare, sulla "viltà del prezzo convenuto" nonché sul mancato pagamento dello stesso, considerati il pregio architettonico, la superficie e il valore, stimato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, dell'immobile.

2. Avverso la sentenza proponevano distinti appelli le società A.C.M.E. s.r.l. e Immobiliare Limbadi s.r.l. La Corte di appello di Roma, con sentenza 24 marzo 2017, n. 1966, riunite le impugnazioni, le rigettava entrambe, confermando la sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione le società A.C.M.E. s.r.l. e Immobiliare Limbadi s.r.l. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento Tecno El s.r.l. Le società ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1414 e 1415 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: la Corte d'appello, in violazione degli artt. 1414 e 1415 c.c., ha erroneamente ritenuto che la Curatela del Fallimento Tecno El s.r.l. potesse agire per simulazione nei confronti del terzo acquirente Immobiliare Linnbadi s.r.I., "nonostante presupposto logico-giuridico per intraprendere una azione contro la Immobiliare Limabadi fosse il preventivo accertamento giudiziale relativo agli eventuali vizi dell'acquisto della A.C.M.E.". Il motivo è infondato. Le ricorrenti richiamano, come già con il corrispondente motivo d'appello della Immobiliare Lombadi (cfr. pp.
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