Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2017, n. 13982

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Il nuovo codice deontologico forense stabilisce, per la mancata tempestiva restituzione al cliente degli atti e documenti ricevuti, anche da terzi, e concernenti l'oggetto e l'esecuzione del mandato, la sanzione dell'avvertimento, meno grave di quella della censura prevista soltanto nell'ipotesi in cui la consegna della documentazione sia stata subordinata al pagamento del compenso, sicché la nuova disciplina, essendo più favorevole per l'incolpato di quella del regime previgente relativamente alla medesima condotta, è applicabile, giusta il criterio del "favore rei" desumibile dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori.

In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura relativa al mancato rinvio della seduta del locale Consiglio dell'Ordine per legittimo impedimento a comparire dell'incolpato, attenendo alla regolarità della discussione svoltasi davanti al Consiglio dell'Ordine territoriale, non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata dal Supremo Collegio soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, che è organo giurisdizionale, e non come "nullità della sentenza o del procedimento" svoltosi davanti al Consiglio territoriale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2017, n. 13982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13982
Data del deposito : 6 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

139 821 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE -AVVOCATI FAVOR RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - REI GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/05/2017 - BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - PU R.G.N. 28194/2016 - Consigliere - ETTORE CIRILLO hon 13982 LUCIA TRIA - Rel. Consigliere - Rep. C.I. CARLO DE CHIARA - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28194-2016 proposto da: ZANDONAI AU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA DI OSTIA 3, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORELLA BLORA;
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- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLZANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 311/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO AU IACOVIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Pierluigi Guerriero. ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, con decisione del 12 novembre 2013, sanzionò con la censura l'avv. Mauro DO, avendo ritenuto fondati i seguenti capi di incolpazione: a) violazione dell'art. 42 del codice deontologico forense per non avere, dopo la revoca del mandato professionale da parte della Cassa Raffeisen di Naturno, restituito alla Cassa e al nuovo avvocato da questa nominato “i documenti di varie pratiche in Merano da maggio 2008 fino ad oggi";
b) violazione dell'art. 22, comma 1, del codice deontologico forense per non avere risposto affatto o comunque con sollecitudine alle lettere del nuovo legale della suddetta Cassa, avv, Stefan Thurin.

2. Il Consiglio nazionale forense, con decisione depositata il 20 ottobre 2016, ha respinto l'impugnazione proposta dall'avv. DO avverso la suindicata decisione del COA di Bolzano, precisando, per quel che qui interessa, quanto segue: a) la censura di violazione del principio del contraddittorio non è da accogliere perché l'avv. DO ha fatto presente il proprio Ric. 2016 n. 28194 sez. SU - ud. 09-05-2017 -2- impedimento a comparire all'udienza dinanzi al COA tramite il proprio sostituto processuale, avv. Lorella Blora, ma senza offrire alcun documento idoneo a provare l'esistenza di un effettivo e assoluto impegno professionale che potesse portare ad un nuovo rinvio dell'udienza, dopo quello già disposto in accoglimento dell'istanza dell'incolpato in data 4 settembre 2013;
b) è irrilevante la verifica nel merito delle presunte situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi dell'avv. Nicolussi-Leck (asseritamente derivante dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Cooperative FF, organismo rappresentativo al quale era federata anche la menzionata Cassa Raffeisen di Naturno) nonché dell'avv. Zamunaro (in ipotesi dovuta ad avere in passato tale avvocato esercitato il proprio patrocinio in un giudizio civile volto ad una presunta responsabilità professionale dello DO). Infatti, ciò che rileva, in via pregiudiziale ed assorbente, è la mancata proposizione di alcuna istanza di ricusazione nei confronti dei due citati componenti del COA di Bolzano da parte dell'incolpato nell'ambito del giudizio di primo grado, che impedisce di dedurre la violazione dell'ipotizzato obbligo di astensione come motivo di impugnazione dinanzi al CNF;
c) la censura sulla insufficienza di motivazione va respinta in quanto, com'è noto, l'eventuale assenza o carenza della motivazione non è causa di nullità della decisione del COA poiché è il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, se lo ritiene necessario può integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. Nella specie, la decisione del COA risulta adeguatamente motivata, comunque ulteriori spunti motivazionali nel merito potranno trarsi dalla presente sentenza";
Ric. 2016 n. 28194 sez. SU - ud. 09-05-2017 -3- d) infine, con riguardo al merito, va osservato, in primo luogo, che le censure relative alla ricostruzione dei fatti sono generiche e non sono quindi tali da portare ad una modifica della decisione impugnata;
e) per quel che riguarda la sanzione, la censura applicata appare congrua tenuto conto del comportamento dell'incolpato, della complessiva valutazione dei fatti nonché dei diversi precedenti disciplinari a carico dell'avv. DO, risultanti dalla sua scheda personale in atti.

3. Il ricorso dell' avv. Mauro DO domanda la cassazione di tale decisione per quattro motivi. Nessuno degli intimati ha spiegato difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE I Sintesi delle censure- 1. Nel ricorso si prospettano quattro articolati motivi.

1.1. Con il primo motivo, con riguardo alla statuizione del CNF di insussistenza della delibera del COA di dichiarazione di contumacia dell'incolpato e per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
dell'art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 nonché dell'art. 47 r.d. n- 37 del 1934;
b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi prospettati ad oggetto di discussione;
c) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia;
d) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. l'ammissibilità dell'allegazione documentaleSi sostiene contenente la giustificazione scritta dell'impedimento che avrebbe - dimostrato l'illegittimità della dichiarazione di contumacia e del diniego di un nuovo rinvio - avvenuta dinanzi al CNF e si afferma che Ric. 2016 n. 28194 sez. SU - ud. 09-05-2017 -4- quindi il CNF avrebbe dovuto esaminarla (a supporto della censura si cita Cass. SU 17 giugno 2013, 15122).

1.2. Con il secondo motivo, con riferimento all'affermata non deducibilità del conflitto di interessi che avrebbe determinato la nullità della delibera COA n. 35 del 13 settembre 2011 (di apertura del procedimento disciplinare de quo), si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 53 e 55 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578;
b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi prospettati ad oggetto di discussione;
c) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia;
d) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della decisione per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Si sostiene che il CNF avrebbe totalmente disatteso il principio secondo cui l'ipotesi in cui un componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, è l'unica in cui, nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi così come in quelli civili, l'inosservanza dell'obbligo dell'astensione determina la nullità del provvedimento, diversamente da ogni altra ipotesi in cui, invece, la violazione dell'obbligo di astensione assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento (si citano: Cass. SU .9 maggio 2011, n. 10071 e Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16685). Nella specie l'avv. Nicolussi-Leck, Consigliere relatore dinanzi al COA ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Federazione delle Cooperative FF - Ric. 2016 n. 28194 sez. SU - ud. 09-05-2017 -5- organismo rappresentativo al quale era federata anche la menzionata e avendone anche la rappresentanzaCassa Raffeisen di Naturno - avrebbe dovuto essere considerato portatore di un interesse diretto, concreto e attuale proprio di una parte processuale - nel - procedimento de quo avente ad oggetto assunte scorrettezze deontologiche commesse da un avvocato nei confronti di una delle Casse associate alla Federazione. Ciò non è accaduto e la motivazione sul punto del CNF è una

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