Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 28962
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Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22841/2020 Numero sezionale 1659/2023 Numero di raccolta generale 28962/2023 Data pubblicazione 18/10/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Oggetto: SUCCESSIONI PASQUALE D'ASCOLA Presidente Ud.03/05/2023 PU GIUSEPPE TEDESCO Consigliere rel. GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere MAURO CRISCUOLO Consigliere RICCARDO GUIDA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22841/2020 R.G. proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato C C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A -ricorrente-
contro
M A M, rappresentata e difeso dall'avvocato B M -controricorrente- M M, M S, M A, rappresentate e difese dall'avvocato B D C F -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1913/2019 depositata il 28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Numero registro generale 22841/2020 Numero sezionale 1659/2023 Numero di raccolta generale 28962/2023 Data pubblicazione 18/10/2023 Uditi gli avvocati C per il ricorrente e R per le controricorrenti. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, l'inammissibilità del secondo e del quarto, l'assorbimento dei restanti motivi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
La presente causa riguarda la successione testamentaria di M Agostino, il quale è deceduto il 24 agosto 2012, lasciando il coniuge Luigia G, la sorella M Anna Maria e i figli del fratello premorto M Giovanni: Michela, Stefania e Alessia M. Il testatore, dopo avere lasciato al coniuge l'usufrutto generale, dispose della nuda proprietà di alcuni immobili, con i relativi arredi, in favore della sorella e delle nipoti (in particolare ha lasciato alla nipote Stefania M l'immobile in Mondovì, Corso Europa 17), disponendo inoltre in favore di una delle nipoti dell'eventuale residuo del conto corrente di famiglia. La causa è stata iniziata dal coniuge Luigia G dinanzi al Tribunale di Cuneo. Il coniuge ha fatto valere la propria qualità di legittimaria che sarebbe stata pregiudicata dalle disposizioni testamentarie. Il Tribunale ha così deciso: a) ha qualificato la domanda quale esercizio dell'azione di riduzione e l'ha ritenuta inammissibile per non avere il coniuge rinunziato al lascito dell'usufrutto, qualificato come legato in sostituzione di legittima;
b) ha 2 di 17 Numero registro generale 22841/2020 Numero sezionale 1659/2023 Numero di raccolta generale 28962/2023 Data pubblicazione 18/10/2023 aggiunto che la domanda non avrebbe potuto trovare comunque accoglimento per la sua estrema genericità, non avendo l'attrice determinato la misura della lesione. La Corte d'appello di Torino, adita da G Alberto e G Giovanni Battista, eredi di G Luigia deceduta nel corso del giudizio di primo grado, ha rigettato l'appello, prendendo posizione in primo luogo sulla questione dell'appartenenza, negata dall'appellante, all'asse dell'immobile in Mondovì, Corso Europa 17, oggetto di uno dei lasciti testamentari. Essa ha ritenuto che: a) in considerazione dell'epoca dell'acquisto e in applicazione della disciplina transitoria della riforma del diritto di famiglia del 1975, l'immobile in Mondovì, Corso Europa 17, già adibito a casa coniugale, costituiva oggetto di comunione fra i coniugi;
b) i documenti, prodotti dall'appellante nel grado per dimostrare che l'immobile costituiva oggetto di donazione indiretta, elargita dei genitori della G a favore di questa, erano inammissibili ex art. 345 c.p.c., nel testo attuale applicabile ratione temporis. In ordine alle altre questioni dibattute nel giudizio, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in forza dei seguenti rilievi: c) l'attrice, con la domanda iniziale, aveva esercitato l'azione di riduzione;
d) tuttavia, la G, destinataria di un legato in sostituzione di legittima, non aveva assolto al proprio onere di rinunziare al legato sostitutivo con la forma scritta richiesta in considerazione dell'oggetto immobiliare del lascito;
e) invero, solo nelle conclusioni del giudizio di primo grado l'attrice aveva chiesto accertarsi la mancata accettazione del legato, invocando peraltro in questo modo l'accertamento di un fatto irrilevante, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, essendo rilevante al limite la rinunzia;
3 di 17 Numero registro generale 22841/2020 Numero sezionale 1659/2023 Numero di raccolta generale 28962/2023 Data pubblicazione 18/10/2023 f) inoltre, la legittimaria, prima della lite, aveva attuato una pluralità di comportamenti sintomatici della propria volontà di ritenere il legato (permanenza negli immobili oggetto dell'usufrutto, prelievo di mobili dalla casa di Carassone, prelievo di una somma ingente di denaro effettuata dal conto cointestato due giorni prima della morte) e quindi preclusivi della successiva rinunzia;
g) quanto all'ulteriore deduzione del coniuge appellante, in ordine all'applicabilità nella specie dell'art. 550 c.c., la stessa era tardiva, in quanto effettuata solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi in appello;
h) in ogni caso, doveva considerarsi che, nella specie, la legittimaria aveva inizialmente esercitato l'azione di riduzione, attuando in questo modo un comportamento incompatibile con l'invocazione della tutela apprestata dall'art. 550 c.c.;
i) inoltre, erano infondate le censure degli appellanti in ordine al difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 564 c.c., che invece ricorrevano, non essendo il coniuge legittimario preterito ed essendo al possesso dei beni ereditari;
l) erano ancora condivisibili le considerazioni del Tribunale nella parte cui fu posta in luce l'inammissibilità dell'azione di riduzione, per non avere la legittimaria assolto all'onere di indicare l'entità dell'asse e la misura della lesione. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione G Alberto, anche nella qualità di erede di G Giovanni Battista, sulla base di sei motivi. M Michela, M Stefania e M Alessia hanno resistito con controricorso. Ha resistito con distinto controricorso anche M Anna Maria. Le parti hanno depositato memoria. 4 di 17 Numero registro generale 22841/2020 Numero sezionale 1659/2023 Numero di raccolta generale 28962/2023 Data pubblicazione 18/10/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 179, e degli artt. 1418, comma 2, 1346 e 1419 c.c. L'immobile, costituente la casa familiare (in Mondovì Corso Europa 17), non era di proprietà del defunto, ma apparteneva in via esclusiva al coniuge del testatore, non essendo applicabile il regime della comunione legale, trattandosi di matrimonio avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia. In ogni caso, ammessa e non concessa l'operatività della nuova disciplina per gli acquisti operati durante il regime transitorio, il bene doveva considerarsi ugualmente personale, in quanto oggetto di donazione indiretta fatta alla G dai suoi genitori, che avevano acquistato per loro l'usufrutto e per la figlia la nuda proprietà. Il testatore, pertanto, avrebbe disposto di cosa non sua, il che comportava la nullità della disposizione. Il vizio, seppure circoscritto alla quota di metà dell'immobile, persisteva anche a volere ritenere che il bene fosse comune. Il secondo motivo denunzia omissione di pronunzia sulla domanda di nullità della disposizione testamentaria riguardante il bene altrui. Il terzo motivo denunzia analoga omissione riferita alla domanda di nullità parziale della stessa disposizione, la cui fondatezza derivava de plano dal riconoscimento, operato nella sentenza impugnata, della ricaduta dell'immobile in comunione. Il quarto motivo denunzia violazione dell'art. 550 c.c. e falsa applicazione dell'art. 551 c.c. L'azione esperita dal coniuge legittimario, destinatario dell'usufrutto generale, doveva essere qualificata quale esercizio del rimedio di cui all'art. 550 c.c., i 5 di 17 Numero registro generale 22841/2020 Numero sezionale 1659/2023 Numero di raccolta generale 28962/2023 Data pubblicazione 18/10/2023 cui presupposti furono univocamente dedotti dalla G già con la citazione inziale. La Corte d'appello, invece, ha erroneamente sussunto la fattispecie nella previsione dell'art. 551 c.c., che disciplina il legato in sostituzione di legittima. La disposizione in favore del coniuge, tuttavia, non integrava tale ipotesi innanzitutto perché il lascito dell'usufrutto generale non costituisce legato, ma istituzione di erede;
in secondo luogo, perché, seppure la disposizione avesse potuto qualificarsi quale legato, non c'erano i requisiti richiesti per poterlo ritenere in sostituzione dl legittima, Si sottolinea che dalla lettura del testamento «non