Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/05/2023, n. 12580
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03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione n. R.G. 25464 /2022 proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER I L LAZIO , con ORDINANZA n. 12184/2022 depositata il 26/09/2022 nella causa tra: COMUNE DI CASALDUNI -ricorrente, non costituito in questa fase - E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -resistente, non costituita in questa fase - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. FATTI DI CAUSA 1. – Il Comune di Casaduni convenne innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, chiedendo di accertare il grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza delle ordinanze commissariali del 2002-2005 e del contratto di servizio del 2000, stipulato per l’emergenza rifiuti in Campania, con la condanna a pagare le somme dovute a titolo di ristoro ambientale e royalties, in ragione dell’ubicazione, sul proprio territorio, di impianti produzione di combustibile derivato dai rifiuti, nonché al risarcimento del danno. Con sentenza del 5 marzo 2014, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 26 settembre 2022, n. 12184 è stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione, dubitando a sua volta il T.a.r. della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69. Il Tribunale amministrativo confliggente evidenzia che, in tale materia, sussiste la giurisdizione del g.a. soltanto quando la p.a. eserciti poteri autoritativi di organizzazione ed attuazione del servizio, mentre nella specie le pretese sono solo a carattere patrimoniale. Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380- ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha ch iesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
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