Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2019, n. 04951

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2019, n. 04951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04951
Data del deposito : 20 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA su rinorno 18688-2016 proposto da: SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO

8, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;

- ricorrente -

contro

C D, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dallAvvocato L M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 232/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 580/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A M. R.G. n. 18668/2016

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 232 pubblicata il 10.6.2016, in accoglimento dell'appello proposto da C D e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto della predetta (già dipendente della cooperativa II Faro e transitata dall'1.1.11, con passaggio diretto, alle dipendenze di Sicuritalia Servizi Fiduciari soc. coop., aggiudicataria dell'appalto di vigilanza e guardianato presso la M.B.D.A. di La Spezia) ad essere retribuita in ragione delle tariffe salariali contenute nel c.c.n.l. "Pulizie Multiservizi", livello III, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate, anziché in base al c.c.n.l. Portieri e Custodi richiamato nel regolamento della cooperativa.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'obbligo per la società cooperativa di applicare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale del settore o della categoria affine a quella in cui la stessa opera, derivasse dalla legge (art. 3, L. n. 142 del 2001) e non dall'adesione della cooperativa ad una determinata associazione sindacale e che tale obbligo, in quanto posto da una norma imperativa, dovesse prevalere sui diversi accordi eventualmente stipulati con il singolo socio lavoratore.

3. Ha sostenuto che, in base al settore in cui opera Sicuritalia secondo il suo oggetto sociale (servizi per la conservazione e tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare di operatore logistico di controllo degli accessi) e alle prestazioni rese dalla Ciani, la contrattazione collettiva di riferimento non potesse essere il c.c.n.l. Portieri e Custodi, relativo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di proprietari di fabbricati, bensì quello per il settore Pulizia Multiservizi, concernente i rapporti di lavoro degli addetti alle pulizie, alla manutenzione, al controllo degli accessi degli immobili e, in generale, ai servizi integrati svolti a favore di terzi da imprese del settore pulizie o altre imprese di servizi.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Sicuritalia, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la sig.ra Ciani.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Carla Po tericzpre R.G. n. 18668/2016

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Sicuritalia ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito adottato una motivazione apparente nel respingere l'eccezione sollevata dalla società riguardo alla inammissibilità del ricorso in appello della sig.ra Ciani.

2. Col secondo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il ricorso della Ciani in quanto privo dei requisiti richiesti dalla disposizione citata, nel testo introdotto dal D.L. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis.

3. Col terzo motivo la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, L. n. 142 del 2001, 2070 c.c. e dell'art. 39 Cost., per avere la Corte di merito fatto discendere dall'art. 3 citato l'obbligo per parte datoriale di applicare il c.c.n.l. Multiservizi, anziché il c.c.n.l. Portieri e Custodi. Ha sottolineato come, al contrario, l'art. 3 imponesse alle società cooperative solo di applicare un trattamento economico complessivo "non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine", lasciando alle stesse la facoltà di scegliere i parametri retributivi anche di categorie affini a quelle in cui la cooperativa medesima opera, come nel caso di specie il c.c.n.l. Portieri e Custodi, applicato da Sicuritalia. Ha affermato come il c.c.n.l. Portieri e Custodi soddisfacesse il requisito richiesto dall'art. 7, D.L. n. 247 del 2007, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e che semmai, in base all'oggetto sociale della società datoriale e alle mansioni della Ciani, si sarebbe dovuto applicare il c.c.n.l. Servizi Fiduciari stipulato 1'8.4.2013. 4. Col quarto motivo Sicuritalia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Proprietari di Fabbricati - Aziende di servizi e del c.c.n.l. Multiservizi nonché degli artt. 36 e 39 Cost.. 5. In particolare, ha sostenuto come, ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. Multiservizi, quest'ultimo contratto dovesse trovare applicazione solo in C Pri estens re R.G. n. 18668/2016 mancanza di altro c.c.n.l. più aderente all'attività effettivamente svolta da una determinata impresa e come le mansioni svolte dalla Ciani fossero coincidenti con le previsioni dell'art. 17, c.c.n.l. Portieri e Custodi.

6. Col quinto motivo la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto applicabile il trattamento previsto dal c.c.n.l. Multiservizi benché la Ciani non avesse allegato e dimostrato la non attinenza del c.c.n.l. Portieri e Custodi alle mansioni dalla stessa svolte e all'attività di Sicuritalia, nonché l'inidoneità ai fini dell'art. 36 Cost. del trattamento previsto dal citato contratto collettivo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi