Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2016, n. 25628
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In tema di estradizione passiva, i tipici accertamenti sulla natura politica, o meno, del reato, o comunque sui presupposti di fatto e di diritto condizionanti l'estradizione, spettano al giudice ordinario e la sua decisione resta intangibile nel successivo procedimento dinanzi al Ministro della Giustizia, cui è, invece, riservata ogni diversa valutazione circa la successiva attività amministrativa di consegna dell’estradando, soprattutto sulle conseguenze derivanti a questi in relazione alle sue condizioni concrete o sui rapporti internazionali per considerazioni di opportunità in senso lato politica.
In tema di estradizione passiva, a fronte dell’impugnazione del decreto del Ministro della Giustizia dinanzi al giudice amministrativo, la statuizione di quest'ultimo secondo cui è riservata all'Autorità Giudiziaria ordinaria la verifica sulla sussistenza dei presupposti per la concessione dell’estradizione non comporta un diniego di giustizia, nè una violazione dei limiti esterni della sua giurisdizione, entrambi non configurabili quando il rigetto della domanda discenda dalla valutazione, nel merito, dell'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato, atteso che il merito riguarda i limiti interni della giurisdizione, perfino ove la decisione dipenda da pretesi "errores in procedendo" o "in iudicando".
Sul provvedimento
Testo completo
25628/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Estradizione passiva LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE decreto del Ministro di SEZIONI UNITE CIVILI Giustizia inammissibilità Composta dagli I l.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 3472/2015 - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Cron. 25628 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Rep. Presidente SezioneDott. ANTONIO DIDONE Od. 15/11/2016 Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione - PJ CI. - Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Dott. ULIANA ARMANO Consigliere Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3472-2015 proposto da: IMPERIALE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2016 VIALE j.IEGI 35/B, presso 10 studio dell'avvocato 700 ROBERTO COLAGRANDE, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVERIO GIANGRANDI e CRISTIANA VALENTINI, per delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI Lempore, 12. presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD;
- intimato avversO la sentenza n. 3345/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
uditi gli avvocati Roberto COLAGRANDE e Giacomo AIELLO per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello di IO IA avverso la sentenza n. 4194/07, resa nei confronti anche del Ministero della Giustizia e del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda [del Nord], con cui i TAR Campania PO aveva respinto la sua impugnativa del decreto di estradizione verso il Regno Unito, emanato dal Ministro il 22.3.07 ed a seguito di provvedimento della corte di appello di PO confermato dalla corte di cassazione con sentenza n. 7704/07, su mandato di arresto della Magistrates' Court di Bow Street in Londra del 29 aprile e del 17 dicembre 2004, per i reati di associazione a delinquere, truffa a mezzo di strumenti informatici e telematici, riciclaggio di denaro di provenienza illecita ed ottenimento di beni con l'inganno. 2.- Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 3.7.14 col n. 3345, ricorre l'IA, con unico motivo poi ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.;
degli intimati, si costituisce il solo Ministero della Giustizia, instando per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso e solo con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. invocando la giurisprudenza, soprattutto dello stesso Consiglio di Stato, sui poteri del Ministro nel procedimento di estradizione passiva. Motivi della decisione 3.- Il ricorrente articola un unitario motivo, rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del Codice del processo Amministrativo (D.lgs. 2.7.2010, n. 104), nonché degli artt. 103 e 113 Cost. per diniego di giurisdizione in ordine alla omessa valutazione della natura politica dell'estradizione da parte del Ministro della Giustizia in sede di concessione del relativo decreto con conseguente lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 1 e 2 c.p.a. anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.) nonché dell'art. 26 Cost. secondo cui l'estradizione non è ammessa per fini politici";
e sottolinea, tra l'altro, come ulteriori fatti rilevanti ai fini della qualificazione dei reati come di natura politica, già sottoposti al giudice penale, erano stati da questi riservati alla cognizione potere pieno in capo al Ministro di una rivalutazione della fattispecie nellaра del giudice amministrativo, comunque insistendo per la configurabilità di un udienza 15.11.16 - rg 03472/15 est. Cons. Franco De Stefano 3 fase a lui devoluta e per la conseguente necessità di un sindacato pieno ed adeguato da parte del giudice amministrativo sul relativo provvedimento. 4. È noto che, ai sensi degli artt. 708 ss. cod. proc. pen., esaurito il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che integra una fase propriamente giurisdizionale, spetta al Ministro concedere 0 meno l'estradizione per l'estero. 5.- Va rilevato che, nella specie, il Consiglio di Stato ha: da un lato e in astratto, reputato rimesso al giudice ordinario, riconoscendo l'intangibilità delle valutazioni nel successivo segmento procedimentale in sede amministrativa dinanzi al Ministro, la cognizione delle condizioni di concedibilità o meno dell'estradizione in caso di natura - politica dei reati cui si riferisce;
- dall'altro lato e in concreto, in ogni caso valutato gli elementi addotti dall'odierno ricorrente, statuendo: nel merito, che non era stata fornita "nessuna prova attendibile" sull'asserita natura politica dei reati ascritti, avendo anzi egli prodotto a fondamento della propria posizione "documenti anonimi e in altri casi addirittura contraffatti o falsi", tanto da