Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25119

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25119
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 'NI GI nato a [...] il [...] NI CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 del CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto che il ricorso venga rigettate;
udite le conclusioni dei difensori Avv. Maria Lourdes Anna DELFINO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge;
udite le conclusioni per le parti civile costituite EZ e CO con L'Avv. Carlo VERONELLI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16/02/2022, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, ad esito di giudizio abbreviato, con la quale AN IU e AN MI venivano condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (artt. 56, 81, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.).

2. Con unico ricorso AN IU e AN MI hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza del reato contestato, in violazione degli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost.;
il giudice di appello si è limitato a confermare per relationem le stesse argomentazioni del giudice di primo grado, errando nel non considerare scalfite le risultanze probatorie a seguito delle doglianze della difesa, con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Il giudice di appello ha errato nel ritenere la ricorrenza di un concorso di persone, mentre occorreva tener conto della singola condotta posta in essere da ciascun appellante in modo isolato;
dalle intercettazioni emerge senza alcun dubbio che ciascun imputato ha avuto un ruolo differente;
il ruolo dei ricorrenti e la giustificazione quanto alla propria presenza sui luoghi è evidente, non ricorre alcun ingiusto profitto collegabile al loro agire e sul punto la Corte di appello non ha in alcun modo motivato, limitandosi ad apodittiche affermazioni.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto imputato ai sensi dell'art. 610 cod. pen.;
sul punto la Corte di appello ha motivato in modo estremamente sintetico ed apodittico, violando il principio del favor rei;

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.;

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.

4. Le parti civili costituite si sono associate alle conclusioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati generici e non consentiti.

1.1. Il primo motivo di ricorso è generico e non consentito. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa - che si limita a reiterare doglianze in tutto corrispondenti ai motivi di appello, come emerge anche dalla loro grafica proposizione, al fine di introdurre una lettura

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