Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 03517
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: M A, nato a Roma il 23/05/1985 F A, nato a Schiavi di Abbruzzi il 30/05/1953 avverso la sentenza del 28/09/2021 del Corte di appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, Avv. C G per M e Avv. P G M per F, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28/09/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Velletri del 19/03/2019 con la quale M Aldo e F Alfiero sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo a) art. 110, 648-bis cod. pen., art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 99, comma quarto, cod. pen.;
per il solo F capo b) art. 75, comma secondo, del d.lgs. n. 159 del 2011).
2. M e F hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo rispettivamente tre e cinque motivi di ricorso.
3. Ricorso M.
3.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 192 e 530 cod. proc. pen.;
manca qualsiasi motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente e non sono stati tenuti in considerazione gli argomenti proposti con il gravame quanto alla sussistenza del reato, nella formulazione contestata, né in ordine alla riferibilità all'odierno ricorrente;
manca in tal senso qualsiasi riferimento nella motivazione della sentenza agli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio;
il M ha ammesso di aver partecipato allo smontaggio della vettura, ma non è sufficiente a ritenere la responsabilità per riciclaggio.
3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza nel caso in esame di ipotesi tentata e non consumata.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 99, 114 e 69 cod. pen.;
la sentenza è nulla in mancanza di risposta quanto alla richiesta di esclusione della recidiva ed alla concessione della diminuente ex art. 114 cod. pen. ed ancora quanto al contenimento della pena.
4. Ricorso F.
4.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, Avv. C G per M e Avv. P G M per F, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28/09/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Velletri del 19/03/2019 con la quale M Aldo e F Alfiero sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo a) art. 110, 648-bis cod. pen., art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, art. 99, comma quarto, cod. pen.;
per il solo F capo b) art. 75, comma secondo, del d.lgs. n. 159 del 2011).
2. M e F hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo rispettivamente tre e cinque motivi di ricorso.
3. Ricorso M.
3.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 192 e 530 cod. proc. pen.;
manca qualsiasi motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente e non sono stati tenuti in considerazione gli argomenti proposti con il gravame quanto alla sussistenza del reato, nella formulazione contestata, né in ordine alla riferibilità all'odierno ricorrente;
manca in tal senso qualsiasi riferimento nella motivazione della sentenza agli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio;
il M ha ammesso di aver partecipato allo smontaggio della vettura, ma non è sufficiente a ritenere la responsabilità per riciclaggio.
3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza nel caso in esame di ipotesi tentata e non consumata.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione agli art. 99, 114 e 69 cod. pen.;
la sentenza è nulla in mancanza di risposta quanto alla richiesta di esclusione della recidiva ed alla concessione della diminuente ex art. 114 cod. pen. ed ancora quanto al contenimento della pena.
4. Ricorso F.
4.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto
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