Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2018, n. 05090

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2018, n. 05090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05090
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S AI nato il 07/08/1990 LOMOLINO EMANUELE nato il 17/01/1989 a TRANI avverso la sentenza del 17/01/2016 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

FABIO DI PA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO M che ha concluso per S AI per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rideterminazione della stessa in anni 2 mesi 8 ed euro 533,00 di multa e per l'inammissibilità del ricorso di LOMOLINO EMANUELE. Udito il difensore di S A Avv. G P in sostituzione dell' Avv. A F che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. S A e L E, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe.

1.1. S A ha dedotto, con un unico motivo, la violazione del principio della reformatio in pejus, in quanto la Corte Territoriale, pur diminuendo la pena, lo aveva condannato per un reato (incendio) per il quale era stato assolto in primo grado;

1.2. L E, ha dedotto due motivi: a. la violazione dell'art. 75/2 dlgs n. 159/2011, per avere la Corte condannato esso ricorrente anche per la violazione "vivere onestamente e rispettare le leggi", norma ritenuta in contrasto con l'art. 2 del protocolla n. 4 della CEDU, dalla Corte EDU con la sentenza 23/02/2017, D T, e, successivamente dalle stesse SS.UU. con la sentenza n. 40076/2017;
b. la violazione degli 990-02-13" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartqeeqgh7jxwnsre8?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR487788FF1BBACEC5CBFC::1990-02-13">artt. 62 n. 6, 99 e 81 cod. pen. per avere la Corte Territoriale negato la richiesta attenuante, escluso la recidiva ed inflitto un aumento di pena eccessivo per i reati satellite.

2. Osserva il collegio che il ricorso proposto da S A è fondato.

2.1. Risulta dalla sentenza di primo grado che l'imputato era stato assolto dal reato di incendio (cfr pag. 7 sentenza giudice dell'udienza preliminare e dispositivo). Ciononostante, la Corte Territoriale, pur rideterminando in melius la pena, ha condannato il ricorrente anche per il suddetto reato infliggendogli, a titolo di continuazione, la pena di mesi sei di reclusione ed C 100,00 di multa (cfr pag. 3 sentenza).

3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di S A limitatamente alla pena determinata a titolo di continuazione per il delitto di incendio, pari a mesi quattro ed euro sessantasei/00 di multa che va, quindi, eliminata.

4. Il ricorso proposto da Lamolino Emanuele deve essere rigettato per le considerazioni appresso specificate.

5. In ordine al primo motivo va premesso che il ricorrente è stato condannato, ex art. 75 D.Igs n. 159/2011, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Trani), giusta decreto n.83/2009 emesso dal Tribunale di Bari sez.M.P. in data 4/2/2009 per la durata di anni due, con ultimo provvedimento di sottoposizione del 13/6/2014 e previsione di scadenza al 13/1/2016, ed esattamente per avere violato, con le condotte di cui ai reati di rapina e porto di armi, le prescrizioni n. 3) "non allontanarsi dal luogo di residenza o dimora senza preventivo avviso all' A.G.", n. 4) "vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta", n. 5) "non associarsi a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza" e n. 7) "non detenere o comunque portare indosso armi o strumenti atti a offendere che non siano strettamente inerenti il proprio lavoro, ovvero telefoni cellulari " (cfr pag. 6 sentenza di primo grado). Per tutte le suddette violazioni la Corte Territoriale ha inflitto la pena di mesi sei di reclusione ed C 100,00 di multa (pag. 3 sentenza impugnata).
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