Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2019, n. 815
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Nel giudizio di responsabilità da occupazione c.d. usurpativa, la legittimazione passiva spetta all'ente espropriante anche in caso di delega conferita a un soggetto affinché provveda, per suo conto, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non essendo tale incarico sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del concedente e dunque a escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo, in assenza di un'espressa previsione normativa che permetta un tale trasferimento di poteri. (Nella specie, il giudice del gravame aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia, ritenendo che si fosse limitato a finanziare l'opera pubblica, senza assumere dirette responsabilità in merito alla vicenda espropriativa, interamente delegata al Consorzio di Bonifica del Mela, benché l'avesse approvata senza indicare i termini di inizio e fine lavori).
Sul provvedimento
Testo completo
008 15-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE R.g. 19354/2014 Composta dagli Ill.mi Signori: Cron. 815 L L -Presidente- Rep. C Ud. 17/07/2018 -Consigliere- L O Oggetto: INDENNITÀ U B -Consigliere- OCCUPAZIONE G T -Consigliere rel.- S O -Consigliere- ha pronunciato la seguente C SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19354/2014 R.G. proposto da O A, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. N S, con domicilio eletto in Roma, via Premuda 6, presso lo studio dell'avv. I M;
t -ricorrente-
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL MELA, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti M M e A L, con domicilio eletto in Roma, via C Alberto Racchia 2, presso lo studio dell'avv. D N;
-controricorrenti incidentali- 2859/18 ) M ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
ORLANDI CARLO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti G G, P C e C C, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini 24, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giacobbe;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 87 depositata l'11 febbraio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 luglio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmlo Sgroi che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale e del ricorso incidentale del Consorzio di Bonifica 11 - Messina;
uditi l'avv. Lanfranchi per il Consorzio di Bonifica 11 Messina e l'avv. G G per O C.
FATTI DI CAUSA
O C e Stagno D'Alcontres Teresa convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il Consorzio di Bonifica del Mela e l'ESA Ente di Sviluppo Agricolo della Regione - Sicilia, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'occupazione sine titulo di terreni di loro proprietà, finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica da parte del Consorzio di Bonifica del Mela. Gli attori avevano agito nella qualità, rispettivamente, di nudo proprietario (O C) e usufruttuaria (Stagno D'Alcontres Teresa) dei terreni occupati, e ciò a seguito della successione - 2 - testamentaria di Stagno D'Alcontres Matilde, proprietaria originaria degli stessi terreni. Interveniva nel giudizio O A, nella qualità di erede delle Stagno D'Alcontres Teresa, nel frattempo deceduta. L'interveniente deduceva che O C non era affatto nudo proprietario dei terreni occupati in base alla successione testamentaria dell'originaria proprietaria, la quale aveva istituito erede la sola Stagno D'Alcontres Teresa, essendo affetta da nullità ex sostituzioneart. 692 C.C., per violazione di divieto di fedecommissaria, il lascito della nuda proprietà in favore di Orlandi C. Pertanto, essendo deceduta l'erede istituita, le somme dovevano essere liquidate a favore dei due eredi legittimi O C e l'interveniente. Nel corso del giudizio era dichiarata l'interruzione del processo a seguito della soppressione del Consorzio di Bonifica del Mela. Eseguita la riassunzione il tribunale, nella contumacia del Commissario Liquidatore del Consorzio di Bonifica del Mela, in accoglimento delle domande degli attori, dichiarava la realizzazione della fattispecie di occupazione usurpativa e condannava in solido l'ESA e il Consorzio di Bonifica 11 - Messina, quale successore del Consorzio di Bonifica del Mela, al risarcimento dei danni per la complessiva somma di € 2.249.190,454, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi in ragione del 4% annuo, e al pagamento delle spese del giudizio. In conformità alla richiesta dell'interveniente O A M, la condanna era pronunciata a favore degli eredi di Stagno D'Alcontres Teresa. Avverso la predetta sentenza l'ESA proponeva appello. La Gestione Liquidatoria del Soppresso Consorzio di Bonifica del Mela si costituiva e proponeva appello incidentale condizionato. - 3 - Proponevano a loro volta appello incidentale il Consorzio di Bonifica 11 - Messina e O C. La Corte d'appello così definiva il complesso delle impugnazioni: -riconosceva che il rapporto litigioso era compreso nei rapporti trasferiti al Commissario Liquidatore del Consorzio di Bonifica del Mela, nei cui confronti gli attori avevano provveduto a notificare l'atto di riassunzione: conseguentemente, estendeva la condanna, pronunciata dal primo giudice, nei confronti di tale ente;
-riconosceva invece che non c'erano i presupposti della condanna dell'ESA, la quale si era limitata a finanziare l'opera pubblica;
-riconosceva la responsabilità anche del Consorzio di Bonifica 11 Messina, in base al rilievo che le delibere del commissario liquidatore, con le quali si escludeva il rapporto litigioso fra quelli trasferiti al Consorzio di Bonifica 11 di Messina, non erano sono state notificate agli interessati;
-riduceva il quantum liquidato dal tribunale a titolo di risarcimento del danno;
-riconosceva la validità della disposizione testamentaria della originaria proprietaria dei terreni occupati, interpretandola quale disposizione di usufrutto congiunta a un lascito della nuda proprietà sugli stessi beni: l'usufrutto lasciato a Stagno D'Ancontres Teresa e la nuda proprietà e O C. Contro la sentenza ha proposto ricorso principale Orlandi Adelemaria, affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale il Consorzio di Bonifica 11 - Messina (tre motivi) e la Gestione Liquidatoria del Consorzio di Bonifica del Mela (due motivi). Hanno resistito con controricorso l'Esa e O C, Orlandi C, il quale ha aderito al terzo e quarto motivo del ricorso principale di O A M. - 4 - O C e O A hanno depositato controricorso ai ricorsi incidentali. O A, O C e il Consorzio di Bonifica 11 - Messina hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di O C, di inammissibilità dei controricorsi incidentali, fondata sul rilievo che l'art. 334 c.p.c. non consente l'impugnazione incidentale tardiva nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di cause scindibili. Invero, «l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale assetto giuridico» (Cass. n. 1879/2018;
n. modifichi tale 23396/2015).
2. Il primo motivo del ricorso principale di O A denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.). La ricorrente sostiene che l'appello di O C doveva essere dichiarato inammissibile. La censura è giustificata nel modo seguente: a) il