Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/06/2020, n. 16980

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/06/2020, n. 16980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16980
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R G nato ROMA il 09/07/1964 avverso la SENTENZA del 24

MAGGIO

2018 della Corte di appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G D L che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie. Udito il difensore di R G, Avvocato SANTORO P GO del foro di ROMA, anche in sostituzione del co-difensore avvocato D A del foro di ROMA, il quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di quella del GIP del Tribunale di quella stessa città, ha confermato la pronuncia di colpevolezza nei confronti di G R per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta, commesso nella qualità di socio occulto e direttore commerciale del consorzio COFIART, dichiarato fallito dal Tribunale di Roma con sentenza del 12 marzo 2009, per avere distratto, in concorso, la complessiva somma di euro 2.570.000, destinata a diversi impieghi, del tutto estranei all'oggetto sociale, tra cui versamenti anche in favore di società sedenti in USA.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, il quale si affida a tre motivi.

2.1. Denuncia, in primo luogo, violazione del canone di giudizio di cui agli artt. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen. consistito nel travisamento delle dichiarazioni testimoniali di D G, ex dipendente della società, nella parte in cui ha riferito che il R "benchè privo di incarichi ufficiali rivestiva il ruolo di direttore commerciale, anche se il reale titolare della società era C". Ci si duole dell'omessa motivazione in ordine al ruolo di co-gestore del R, e alla sua consapevolezza delle condotte distrattive attuate invece dal dominus, pacificamente riconosciuto nel C, oltre che del travisamento delle predette affermazioni, valutate in modo parcellizzato, atteso che, invece, la teste aveva anche chiarito che "al direttore commerciale è demandato il rapporto diretto con la maggior parte dei collaboratori esterni addetti al reperimento dei clienti", mentre la gestione patrimoniale era appannaggio del C. Il travisamento del significato della deposizione sarebbe anche confermato da altre prove dichiarative.

2.2. Si denuncia, quindi, il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità del R per la bancarotta distrattiva, poiché essa si sarebbe fondata su operazioni economiche verso l'estero, in favore di società riconducibili al solo C, come emergente dagli accertamenti bancari. Secondo la difesa, R risulta beneficiario solo dell'importo di euro 15.000 come compenso per l'attività svolta, e di nessun'altra delle numerose rimesse di Confiart. D'altro canto, le intercettazioni danno atto dei contrasti insorti tra i due proprio perchè il R contestava al C il drenaggio di liquidità verso l'estero, donde l'illogicità e contraddittorietà della contraria affermazione che coinvolge il R nelle avversate condotte distrattive. Si contesta, altresì, l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria, finalizzata proprio all'escussione dei testimoni indicati nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in violazione dell'art. 603 2 comma 3 cod. proc. pen. proprio per la presenza di manifeste illogicità nella decisione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 31 cod. proc.pen. e 240 cod. pen. e si invoca il dissequestro dei conti correnti e di altri beni intestati all'imputato. Espone il ricorrente che, fase investigativa, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente per la natura transnazionale del reato associativo contestato al capo c);
in modo conforme il GUP aveva giustificato il rigetto della istanza di dissequestro. Invece, come premesso, detta aggravante è stata esclusa dalla Corte di appello, donde, l'insussistenza dei presupposti per la confisca, in mancanza della prova che si tratti del profitto diretto del reato di bancarotta ( caratterizzato esclusivamente dal drenaggio di risorse verso società statunitensi riferibili al C).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato il terzo motivo di ricorso. Nel resto il ricorso è inammissibile.
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