Cass. pen., sez. VII, ordinanza 16/05/2023, n. 20723

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 16/05/2023, n. 20723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20723
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SAMUEL nato a NAPOLI il 01/04/1987 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di D R S e le conclusioni della difesa della parte civile, N C, avvocato G V che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

OSSERVA

Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato che la dedotta prescrizione è questione manifestamente infondata, tenuto conto che la causa estintiva, in ragione della contestazione dei delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.) è pari ad anni sette e mesi sei e, pertanto, non interverrà prima del 6 febbraio 2023, data successiva alla sentenza di appello emessa il 9 maggio 2022;
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