Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2023, n. 21681
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In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 AULA 'B' Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pubblico L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 12606/2022 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. A M - Presidente - Ud. 19/04/2023 Dott. A D P - Consigliere - PU Dott. C M - Consigliere - Dott. I TI - Rel. Consigliere - Dott. R B' - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12606-2022 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2, presso lo studio dell'avvocato R C, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
1 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 2023 contro 2131 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 67/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2022 R.G.N. 1633/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal Consigliere Dott. I TI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R C. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da Mazzolini Angelo nei confronti del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 2 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 internazionale, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma.
2. Il lavoratore funzionario amministrativo consolare e contabile, da ultimo inquadrato nell'area III-F3, assegnato dal settembre 2015 all'Ambasciata d'Italia in Kenya, era stato licenziato dall'Amministrazione il 15 febbraio 2019, a seguito della contestazione di aver alterato manualmente mediante riempimento postumo i tabulati mensili orari, al fine di far figurare tempi di lavoro aggiuntivi e mai lavorato.
3. La Corte d'Appello, in particolare ha statuito quanto segue. Correttamente il Tribunale aveva escluso che alle telecamere di sicurezza installate nell'Ambasciata fosse applicabile la disciplina limitativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970, in quanto relativa ai soli impianti idonei al controllo della prestazione lavorativa, e non, pertanto, ai sistemi di rilevazione degli accessi e delle presenze, come esplicitato dal comma 2 dell'articolo 4, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015. Assume la Corte d'Appello che per rilevazione degli accessi e delle presenze si deve intendere qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, incluso le telecamere. Dai fotogrammi in atti si coglieva con estrema chiarezza che le telecamere utilizzate per le verifiche a carico del lavoratore non inquadravano che le immediate vicinanze della 3 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 macchina per la rilevazione delle presenze e nessun dipendente nell'atto di rendere la prestazione lavorativa. L'Amministrazione, quindi, era legittimata a utilizzare i filmati delle telecamere perché perché installate per motivi di sicurezza. Non era fondata la deduzione secondo cui l'Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare, senza attendere l'esito della denuncia in sede penale, attesa l'autonomia tra i due procedimenti. La Corte d'Appello ha poi ritenuto che vi fossero indizi chiari, precisi e concordanti sul carattere fraudolento del contegno dell'appellante. Lo stesso era infatti assimilabile al contegno diretto a far risultare la presenza per un numero di ore maggiori rispetto a quelle effettive. In particolare, la Corte d'appello rilevava che il ricorrente aveva inserito manualmente ex post, la registrazione dell'orario di ingresso e di uscita modificando l'orario di lavoro. L'incolpazione era basata su fatti accertati. La Corte d'Appello condivideva la statuizione sulla valutazione di proporzionalità effettuata dal Tribunale. Nella specie, si era trattato di un comportamento intenzionale diretto a far apparire falsamente la presenza in ufficio, e le ore sottratte al sistema non costituivano un valore modesto, anche considerata la retribuzione mensile del lavoratore. 4 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore con 8 motivi di ricorso, assistiti da memoria.
5. Resiste l'Amministrazione con controricorso.
6. Il lavoratore ha fatto istanza di discussione in udienza pubblica.
7. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, che ha confermato nella discussione in udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Omesso rilievo di un elemento processuale determinante. Omesso esame di un punto essenziale delle difese del lavoratore oggetto di discussione delle parti. Illegittimo convincimento che, nell'atto introduttivo del giudizio, il lavoratore, nell'eccepire l'inutilizzabilità delle registrazioni a mezzo telecamere, non avesse espressamente dedotto la mancanza di informativa del personale e la violazione delle norme a tutela della privacy. Illegittimo convincimento che il lavoratore non avesse tempestivamente eccepito la carenza di flagranza a conferma dell'impossibilità di richiamare l'art. 55-quater TUPI. Errata interpretazione dell'art. 112, cod. proc. civ., e dell'art. 433, cod. proc. civ. (le censure sono ampiamente illustrate a pagg.26-29 del ricorso). Il lavoratore nel motivo riporta stralci delle difese svolte in primo grado, deducendo che con le stesse si faceva 5 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 riferimento all'illecito utilizzo delle riprese video, vietato dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970, alla mancata informazione dell'uso delle telecamere, al non poter usare (in ragione dell'art. 4 cit.) i datori di lavoro telecamere e simili per controllare la prestazione lavorativa. Assume, in particolare, che la Corte d'Appello, nell'affermare che il riferimento in generale all'art. 4 della legge n. 300 del 1970, posto da esso ricorrente in primo grado, non investiva la specifica previsione del comma 3, con conseguente novità e inammissibilità della relativa questione proposta in appello, non avrebbe tenuto conto delle difese svolte in primo grado e avrebbe violato il riparto dell'onere della prova.
2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato il vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Erronea valutazione giuridica delle difese dispiegate in primo grado dal lavoratore e dal Ministero. Erroneo convincimento che in un giudizio di licenziamento per giusta causa, per il quale gli oneri della prova gravano sulla parte datoriale, il lavoratore, unitamente a specifici richiami normativi di illegittimità del recesso, debba dedurre e provare, sin dal giudizio di primo grado il mancato avveramento di condizioni (ipoteticamente legittimanti il provvedimento espulsivo) di rigorosa spettanza datoriale e imponenti la formulazione di tempestiva eccezione. Erronea interpretazione dell'art. 2697, cod. civ., dell'art. 5 della legge 6 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 n. 604/66 e dell'art. 1218 cod. civ. (le censure sono ampiamente illustrate pagg. 30-34 del ricorso). Il lavoratore che presenti un ricorso ex articolo 414, cod. proc. civ., non deve dedurre e dimostrare l'inesistenza delle esimenti di legge legittimanti azioni compiute illecitamente dal datore di lavoro. Ciò, soprattutto in ipotesi di licenziamento per giusta causa, nel quale il datore di lavoro è abilitato a formulare la lettera di contestazione degli addebiti senza esporre le ragioni giuridiche a sostegno del recesso. Secondo la giurisprudenza, tutti gli elementi positivi e negativi a supporto dell'accertamento di liceità di un recesso impugnato giudizialmente, devono costituire perno della prova, il cui onere grava espressamente sulla parte datoriale.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. Erronea interpretazione dell'art. 345, cod. proc. civ., per ritenuta mutatio libelli dei motivi di appello. Erronea interpretazione dell'art. 101, cod. proc. civ. Omesso rilievo della novità delle argomentazioni relative al comma 2 dell'art. 4 cit., non tempestivamente dedotta dal Ministero e contenuta, ad iniziativa del Tribunale solo nella sentenza di primo grado. (le censure sono ampiamente illustrate pagg. 34-37 del ricorso). Il ricorrente si duole, del rilievo dato all'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, pur in mancanza di deduzione del Ministero convenuto. 7 Numero registro generale 12606/2022 Numero sezionale 2131/2023 Numero di raccolta generale 21681/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 Tale circostanza aveva legittimato esso ricorrente a criticare legittimamente la statuizione sul punto introdotta dal Tribunale, senza incorrere nella mutatio libelli.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'errata interpretazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, con riferimento all'art. 2967, cod. civ. Ritenuta insussistenza in capo al datore di lavoro che intenda far valere l'applicabilità dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, dell'onere di provare di avere dato ai lavoratori adeguata informazione sulle modalità