Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2023, n. 00719

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2023, n. 00719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00719
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 7135/2019proposto da: CREDEAL S.P.A., già Sviluppo Iniziative Immobiliari s.p.a., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato D G per procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

T R, in proprio;
-controricorrente e ricorrente incidentale - avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI ROMA depositata il 25/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6/12/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, inpersona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica C M, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato D G;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato RANIERO TRINCHIERI.

FATTI DI CAUSA

Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, resa in composizione collegialea norma degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. , ha accolto la domanda con la quale l’avv. R Tveva chiesto la condanna della Credeal s.p.a. al pagamento del compenso professionale maturato per l’attività professionale resa nell’interesse di quest’ultima per il recupero, attraverso la proposizione di due procedure esecutiv e immobiliari poi riunite e di una procedura esecutiva presso terzi, del creditoda mutuo fondiario, alla stessa ceduto, nei confronti di L C e G C, per la residua somma di €. 89.894,95. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il compenso non poteva essere liquidato applicando la convenzione invocata dalla società resistentesul rilievo che: - la Credeal non ha depositato “copia di una convenzione sottoscritta dal ricorrente ovvero un atto con cui quest’ultimo abbia dichiarato di aderire alla convenzione di cui si discute”, non potendosi prescindere dall’esistenza di un accordo scritto posto che, a norma dell’art. 2233, ult.comma, c.c., i contratti conclusi tra avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali “sono nulli,se non redatti in forma scritta”;
- a tal fine non può essere considerata sufficiente la delibera con la quale la società ha approvato la bozza della convenzione in parola, “trattandosi di un mero atto interno della società, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente abbia potuto contribuire ad elaborare, nell’interesse della società, tale schema di convenzione, occorrendo … una manifestazione della volontà, espressa in forma scritta dal predette legale, di accettare quanto stabilito dalla convenzione medesima per la determinazione dei propri compensi professionali”;- tale manifestazione di volontà non può essere neppure costituita dalla “notula”, riferita ad altro Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 giudizio, con cui l’avv. T ha chiesto allaCredeal s.p.a. il pagamento del compenso professionale“come da convenzione”, “non emergendo da tale atto la volontà del professionista di aderire alla predetta convenzione per la determinazione degli onorari dovutigli in relazione a tutti i giudizi patrocinati per conto della Credeal”.

1.3. Il tribunale, quindi, esclusa l’applicabilità dell’invocata convenzione, ha ritenuto, per quanto ancora interessa,che il compenso maturato dall’istante doveva essere liquidato:a) per ciò che riguarda la redaz ione dell ’ unico atto di precetto (per la somma di €. 89.894,95) nei confronti dei due debitori in solido, avendo riguardo al d.m. 8/4/2004, in quanto in vigore all’epoca in cui era stata svolta l’attività professionale, con il riconoscimento, a titolo di diritti, delle seguenti somme: - €. 103,00 per la redazione di tale unico atto;
- €. 26,00 per la relativa notifica alla Carozza;
- €. 32,00 per le due notifiche di tale atto al Conversi, e di onorari per €. 145,00, da computarsi una sola volta, oltre accessori;
b) per ciò che riguarda la procedura esecutiva presso terzi, avendo del pari riguardo al d.m. 8/4/2004, con il riconoscimento delle seguenti somme: €. 193,00 per diritti, ed €. 525,00 per onorari, in una misura di poco inferiore ai valori tariffari medi, tenuto conto che l’attività si è esaurita nella notifica dell’atto di pignoramento, oltre accessori;
c) per ciò che riguarda l’attività professionale svolta nelle procedure esecutive immobiliari, avendo riguardo al d.m. 140/2012 e allo scaglione di riferimento costituito dalla somma fatta valere con il precetto (€. 89.000,00) maggiorata dagli interessi (€. 42.461,01) richiesti con l’atto d’intervento;
per la somma totale di €. 4.149,00, con l ’ aggiunta delle spese documentate, degli interessi moratorie degli accessori di legge.Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 1.4. La Credeal s.p.a., con ricorso notificato il 22/2/2019, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione dell’ordinanza.

1.5. L’avv. R T ha resistito con controricorso nel quale ha proposto, per due motiv i , ricorso incidentale.

1.6. La società ricorrente ha depositato memoria.

1.7. Rimesso il ricorso alla pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie.

1.8. Il controricorrente, in particolare, ha chiesto il differimento dell’udienza in ragione della pendenza tra le stesse parti, oltre che del ricorso n. 5717/2019, anche del ricorso n. 15571/2018, e la condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., riportandosi, per il resto, alle conclusioni esposte nel controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrent e principale, denunciando la violazione dell ’ art. 2233 c.c., in comb.disp. degli artt. 1326 e 1350 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il compenso vantato dall ’ avv. T non poteva essere liquidato in forza della convenzione invocata dalla società resistente sul rilievo che: -la Credeal non aveva depositato “copia di una convenzione sottoscritta dal ricorrente ovvero un atto con cui quest’ultimo abbia dichiarato di aderire alla convenzione di cui si discute”, non potendosi prescindere dall’esistenza di un accordo scritto posto che, a norma dell’art. 2233, ult.comma, c.c., i contratti conclusi tra avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali sono nulli se non sono stati redatti in forma scritta;
-non poteva essere considerata a tal fine sufficientela delibera con la quale Ric. 2019n. 7135,Sez. 2, CC del 6 dicembre 2 0 22 la società ha approvato la bozza della convenzione in parola, “trattandosi di un mero atto interno della società, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente abbia potuto contribuire ad elaborare, nell’interesse della società, tale schema di convenzione, occorrendo … una manifestazione della volontà, espressa in forma scritta dal predettolegale, di accettare quanto stabilito dalla convenzione medesima per la determinazione dei propri compensi professionali”;
- tale manifestazione di volontà non poteva essere costituita neppure dalla notula, riferita ad altro giudizio, con cui l’avv. T ha chiesto alla Credeal s.p.a. il pagamento del compenso professionale “come da convenzione”, “non emergendo da tale atto la volontà del professionista di aderire alla predetta convenzione per la determinazione degli onorari dovutigli in relazione”.
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