Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 26161

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La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nè alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 26161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26161
Data del deposito : 6 dicembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A V G, elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi 35, presso l'avv. L M, rappresentato e difeso dall'avv. L P per procura in atti;



- ricorrente -


contro
C D M, in persona del legale rappresentante pro tempore;



- intimato -


avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 33284 in data 12 ottobre 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data 12 luglio 2006 dal relatore, Consigliere Dott. S S;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. C D, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, e assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con atto notificato il 15 novembre 2000 il signor A V G proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 8573, in data 8 luglio 2000, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo emesso in data 6 settembre 1990, con il quale il Pretore di Roma gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 3.757.130, oltre ad accessori e spese, in favore del Consorzio di Marsia a titolo di contributi consortili rimasti insoluti. L'appellante eccepiva l'incompetenza del giudice adito, affermando che trovava applicazione la clausola compromissoria prevista dall'art. 18 dello statuto del Consorzio, e, nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, con le conseguenti statuizioni di restituzione della somma di L. 4.518.945, incassata in conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'ingiunzione, munita di provvisoria esecutività. Il consorzio appellato si costituiva, chiedendo dichiararsi inammissibile l'eccezione di incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 18 dello statuto consortile e, nel merito, rigettarsi il gravame.


2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 33284 del 12 ottobre 2001, respingeva l'appello, condannando l'Allodi Variale al pagamento delle spese del grado.
A fondamento della decisione i giudici di appello - disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, avendo rilevato che l'art. 18 dello statuto consortile prevedeva il collegio degli arbitri quale organo del Consorzio "costituito stabilmente, secondo criteri ordinamentali e procedimentali predeterminati, con funzione di amichevole compositore", e che tuttavia l'impugnante non aveva mai dedotto che il collegio arbitrale permanente fosse stato costituito e fosse in carica per l'esercizio della sua funzione istituzionale - affermavano che:
a- l'appartenenza dell'appellante al Consorzio, e quindi la sua soggezione agli obblighi conseguenti, discendeva documentalmente dal capitolato allegato al contratto di acquisto del lotto di terreno, nonché dalla condotta tenuta nel tempo dall'interessato in modo univocamente concludente, nel senso della sua volontà di adesione all'ente.
b- a fronte della specifica e analitica indicazione delle singole voci di oneri consortili spiegate nel ricorso monitorio, come risultanti dalle deliberazioni non impugnate dell'assemblea generale e dell'assemblea dei delegati, l'appellante si era limitato ad eccepire la violazione dei criteri di riparto;
tali criteri non apparivano tuttavia disattesi, in quanto l'originaria edificabilità del lotto aveva determinato l'assoggettamento dello stesso alla ripartizione pro quota delle spese per le opere di alimentazione idrica ed elettrica, indipendentemente dall'attualità dell'edificazione, ma con riferimento alla mera possibilità della stessa, anche se di fatto successivamente perduta per l'inattività del consorziato e senza responsabilità del Consorzio, tenuto anche conto della spirito e della funzione cooperativistica propria dell'ente, quali enunciati nell'art. 2 dello statuto;

c- non era fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., n.4, in quanto la controversia non riguardava una fattispecie relativa
a pagamenti da effettuarsi "periodicamente ad anno".

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, l'Allodi Varriale. Il Consorzio intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione degli artt. 806, 807, 808, 809, 112, 115, 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. - censura la sentenza impugnata per aver escluso la competenza del collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 dello statuto consortile.
Al riguardo l'Allodi Varriale deduce che:
1a) il Tribunale non ha tenuto conto del giudicato formatosi in conseguenza di due sentenze rese dal Tribunale di Roma tra le stesse parti, con le quali sono state respinte le opposizioni dell'Allodi Varriale in ordine ad altri decreti ingiuntivi del Consorzio di Marsia, essendo stata ritenuta assorbente, con decisione ormai passata in giudicato, l'esistenza della clausola compromissoria;

1b) la sentenza impugnata imputa al ricorrente l'asserito inadempimento di un onere probatorio in realtà inesistente, in quanto egli non era tenuto a provare una circostanza non contestata e assolutamente implicita sul piano presuntivo, tenuto conto che il Consorzio, nella comparsa conclusionale in appello, si era limitato ad eccepire la natura irrituale dell'arbitrato previsto nella clausola compromissoria, senza contestarne la operatività, e in altro giudizio davanti al Tribunale di Roma esso stesso aveva sollevato eccezione d'incompetenza in ragione dell'esistenza della clausola arbitrale;

1c) la decisione del Tribunale si fonda, inoltre, su di una questione rilevata d'ufficio, ma che avrebbe dovuta essere eccepita dal Consorzio, e pone a carico di chi aveva già dimostrato l'esistenza della clausola compromissoria l'onere di dimostrare l'avvenuta istituzione del collegio degli arbitri previsto dallo statuto, così operando un'illegittima inversione dell'onere della prova. 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2603, 2607, 1362 c.c. e segg., e censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'appartenenza automatica al Consorzio dell'Allodi Varriale sulla base del capitolato allegato all'atto di acquisto del lotto, che invece contiene soltanto un impegno ad aderire in futuro al Consorzio, mentre in atti non risulta che l'Allodi Varriale abbia partecipato all'atto costitutivo del Consorzio. Soggiunge il ricorrente che, poiché gli artt. 2603 e 2607 c.c. prevedono, a pena di nullità, la forma scritta del contratto
consortile e delle sue modifiche, un suo eventuale comportamento "univocamente concludente" non avrebbe potuto essere idoneo a sostituire il contratto di adesione al Consorzio, soggetto al rigore formale dell'atto scritto.
3) Con il terzo motivo l'Allodi Varriale lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, e critica la sentenza impugnata per aver respinto l'eccezione di prescrizione degli oneri eccedenti il quinquennio precedente alla notifica dell'ingiunzione, sul presupposto che si verteva in ipotesi diversa da quella prevista dalla norma richiamata. Al riguardo il ricorrente, richiamati gli artt. 21, 26 e 27 dello statuto consortile, deduce che le somme a lui richieste erano certamente soggette alla prescrizione quinquennale. 4) Per ragioni di priorità logica, deve essere prima esaminato il secondo motivo di ricorso, attraverso il quale l'Allodi Varriale contesta la sua appartenenza al Consorzio di Marsia e la conseguente soggezione agli obblighi derivanti dalla qualità di consorziato e alla complessiva disciplina dettata dalla statuto consortile, compresa quindi la clausola compromissoria prevista dall'art. 18 dello statuto medesimo, fatta oggetto, nel primo motivo di ricorso, di separata censura subordinata, sul piano logico, a quella formulata con il secondo motivo e qui esaminata.
4a) La doglianza di cui al secondo motivo è infondata. Il Tribunale di Roma, con accertamento di fatto incensurabile nel giudizio di cassazione, se non per vizi della motivazione, e nella specie sorretto da congrua e adeguata argomentazione immune da vizi logici, ha riconosciuto l'appartenenza dell'Allodi Varriale al Consorzio di Marsia e la sua soggezione ai conseguenti obblighi consortili sulla base sia del capitolato allegato al contratto di acquisto del lotto, che dell'univoca e concludente condotta tenuta nel tempo dall'appellante, idonea a dimostrare la sua volontà di adesione al citato Consorzio.
4b) Il ricorrente, nel censurare l'interpretazione fornita dal Tribunale al capitolato allegato al contratto di acquisto del lotto e nel precisare, da un lato, che detto capitolato prevedeva soltanto l'impegno ad aderire in futuro al costituendo consorzio, ma non l'adesione ad un ente già costituito e, dall'altro, che non risultava in atti che il Consorzio si fosse costituito con la sua partecipazione, muove inammissibili censure di merito all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello in ordine all'interpretazione della portata e del contenuto negoziale del capitolato allegato all'atto di compravendita. Tale interpretazione costituisce una tipica indagine di fatto affidata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, che il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente e che nella specie l'Allodi Varriale ha solo genericamente enunciato, ovvero per vizio della motivazione, configurabile solo nel caso, non ricorrente nella specie, in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da contraddizioni logiche tali da rendere impossibile la individuazione o la comprensione della ratio decidendi che sorregge la decisione (Cass.20 dicembre 2002, n. 18149;
6 settembre 2005, n. 17801
).
4c) Anche l'affermazione del ricorrente di non aver partecipato all'atto costitutivo del Consorzio costituisce deduzione di una circostanza di fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità e comunque superata dall'adesione dell'Allodi Varriale al Consorzio, accertata dal Tribunale sulla base dell'univoco e concludente comportamento posto in essere dall'interessato.
4d) Non pertinente è, infine, il riferimento operato dal ricorrente agli artt. 2603 e 2607 c.c., che impongono la forma scritta, a pena di nullità, per la formazione e la modifica del contratto di consorzio, in quanto le norme richiamate riguardano la disciplina del contratto di consorzio tra più imprenditori per il coordinamento della produzione e scambi e non applicabile alla diversa fattispecie qui in esame, relativa, come si evince dalla sentenza impugnata, ad un consorzio tra proprietari di lotti di terreno edificabile per la gestione di servizi comuni, quali ad esempio la realizzazione di opere di alimentazione idrica ed elettrica, per il cui contratto costitutivo (e per le successive modifiche dello stesso) non è prevista per legge la forma scritta a pena di nullità. 5) Anche il primo motivo di ricorso è privo di fondamento. 5a) Quanto al giudicato esterno, che si sarebbe formato in ordine all'esistenza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 dello statuto, per effetto di due sentenze rese dal Tribunale di Roma tra le medesime parti nei procedimenti n. 17584/97 e n. 17585/97, osserva il collegio che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente - il quale ha dedotto solamente di aver verbalizzato all'udienza del 5 febbraio 1999, tramite il proprio procuratore, l'avvenuto deposito di biglietti di cancelleria, contenenti la comunicazione del dispositivo delle due menzionate sentenze del Tribunale di Roma, con le quali era stata dichiarata la nullità di altrettanti decreti ingiuntivi emessi in favore del Consorzio di Marsia e in danno dell'Allodi Varriale -, non risultano provati ne' il passaggio in giudicato delle menzionate sentenze (Cass. 9 luglio 2004, n. 12770;
2 dicembre 2004, n. 22644;
4 marzo 2005, n. 4763
), nè la circostanza che le richiamate sentenze del Tribunale di Roma, antecedenti di qualche anno quella impugnata in questa sede, abbiano riguardato, per quanto concerne l'esistenza e il funzionamento del collegio arbitrale previsto dallo statuto consortile, la stessa situazione di fatto esistente all'epoca dei fatti di causa oggetto del presente giudizio.
5b) Vanno inoltre disattese le argomentazioni difensive del ricorrente, secondo il quale la sentenza di appello si fonderebbe su di un'eccezione (inesistenza o difetto di funzionamento del collegio arbitrale) rilevata d'ufficio e che invece avrebbe dovuto essere formulata dal Consorzio ed avrebbe operato un'illegittima inversione dell'onere della prova, in quanto, una volta provata dall'opponente l'esistenza della clausola compromissoria, sarebbe spettato al convenuto in opposizione provare la mancata costituzione del collegio arbitrale o, comunque, il suo mancato funzionamento. Invero, poiché l'art. 18 dello statuto consortile non si limita a prevedere la clausola compromissoria, ma attribuisce la funzione di amichevole compositore delle vertenze tra Consorzio e utenti ad un collegio degli arbitri, configurato come organo societario, composto da tre membri permanenti nominati dall'assemblea dei delegati, in carica per tre esercizi e rieleggibili, oltre che da due componenti nominati di volta in volta da ciascuna delle parti in causa, deve ritenersi, in conformità al giudizio già espresso dal giudice di appello, che l'esistenza in vita e il funzionamento di tale organo sociale siano elementi di fatto su cui si fonda l'eccezione sollevata dall'opponente, la cui sussistenza deve essere provata dalla parte che l'eccezione stessa ha sollevato (Cass. 20 aprile 1996, n. 3775;

20 marzo 1998, n. 2978;
6 marzo 2004, n. 4622) e che, in mancanza di prova, deve essere rigettata dal giudice.
5c) Le ulteriori doglianze sollevate sul punto dal ricorrente costituiscono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, sulla valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di appello.
6) Neppure il terzo motivo può trovare accoglimento. 6a) La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cass. 1 luglio 2005, n. 14080), con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295), ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (Cass. 24 febbraio 1977, n. 826), ne' con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art.2946 c.c. (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615;
3 settembre 1993, n.
9295
). 6b) Il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata e con accertamento di fatto censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295), ha escluso che nella specie ricorressero i presupposti per l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, e il ricorrente ha genericamente censurato l'accertamento compiuto dal giudice di appello, affermando che le somme richieste "erano certamente soggette alla prescrizione quinquennale eccepita" e limitandosi a riportare il contenuto di alcuni articoli dello statuto consortile concernenti la riscossione dei contributi in questione sulla base di ruoli annuali esecutivi, ma non ha dedotto alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata e non ha spiegato le ragioni per le quali il pagamento dei contributi consortili di cui trattasi rientrerebbe, per caratteristiche e modalità, nella fattispecie normativa di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, interpretata alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 6a).
Nella sentenza impugnata non può essere pertanto ravvisata, sulla base delle doglianze mosse dal ricorrente, la violazione di legge denunciata con il motivo d'impugnazione qui esaminato. 7) Il ricorso va quindi rigettato, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

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