Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2022, n. 36049

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2022, n. 36049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36049
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE GIAMPAOLO nato a ROMA il 04/05/1966 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto G C che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Latina del 19 novembre 2012 appellata dall'imputato G D S, con il quale il predetto era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen, commesso in Latina il 18 giugno 2012 alla pena ritenuta di giustizia. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. In data 16 giugno 2012 G D S alla guida della sua autovettura Citroen in via Tre Ponti, giunto all'altezza della intersezione con via Congiunte, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, aveva omesso di dare la precedenza all'autovettura Fiat Punto condotta da L Z, che procedeva nel senso di marcia contrario e che, nonostante il tentativo di frenata, non era riuscito a evitare l'impatto;
in conseguenza dell'urto L E, trasportata sull'autovettura condotta da Z, era deceduta in ospedale due giorni dopo. I giudici di merito hanno ravvisato, quale addebito di colpa dell'imputato, la violazione dell'art. 141 comma 9 e 146 comma 2 d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (a Z, giudicato separatamente, era stata contestata la violazione dell'art. 145 comma 1 CdS).

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione e il travisamento della prova scientifica in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorrente lamenta che, in primo grado e in grado di appello, i giudici avrebbero fondato il loro convincimento solo sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria (verbale di accertamenti urgenti, planimetria e rilievi fotografici) e della documentazione medica, e non avrebbero considerato la consulenza tecnica di parte dell' ing. Frezza: questi aveva escluso i profili di responsabilità colposa a carico di De Simone ed aveva individuato la causa del sinistro nella condotta esclusiva di Z ed in particolare nell'eccesso di velocità a cui marciava l'auto da lui condotta. In particolare i giudici non avrebbero considerato che la modestia delle tracce di frenata dell'autovettura Fiat Punto era da imputarsi esclusivamente alla velocità del conducente e non dimostrava in alcun modo la repentinità della manovra di De Simone e non avrebbero, altresì, considerato che quest'ultimo aveva effettuato la manovra di svolta, pur avendo avvistato l'autovettura Fiat Punto, proprio perché tale autovettura era ancora ad una distanza ragguardevole, sicché egli ragionevolmente aveva confidato di poter svoltare in sicurezza. In relazione a tale profilo il ricorrente lamenta la non corretta applicazione da parte dei giudici del principio di affidamento, cosi come elaborato in tema di responsabilità colposa, e la individuazione da parte dei giudici della causalità nella mera successione dei fatti.
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