Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/01/2020, n. 01901

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/01/2020, n. 01901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01901
Data del deposito : 28 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30287-2018 proposto da: S S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO

7, presso lo studio dell'avvocato C D F, rappresentata e difesa dall'avvocato C B;

- ricorrente -

contro

C E, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato T C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 856/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A F E. Rilevato che: Con sentenza in data 19 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti che - per quanto in questa sede rileva - aveva accolto il ricorso con il quale E C aveva eccepito la prescrizione del credito relativo a Tarsu 2000-2002, diritti camerali 2002 e tasse automobilistiche 2000-2005. Rilevava la CTR che i crediti tributari erano prescritti, essendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 ottobre 2018, la SOGET S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria.
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