Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/05/2023, n. 12808

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/05/2023, n. 12808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12808
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7822-2018proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. , difes a dall’Avvocato M Lper procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA S.I.R.E.B. SOCIETÀ INTONACI RESTAURI EDILI S.R.L., d ifes o dall ’ Avvocato M M per procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI AREZZO , depositat o il 12/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 / 3 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto domanda di ammissione al lo stato passivo del fallimento della S.I.R.E.B. Società Intonaci Restauri Edili s.r.l., dichiarato con sentenza del 28/11/2013, per la somma Ric. 2018n. 7822 - Sez.

1 - CC del 6 marzo 20 2 3 complessiva di €. 326.776,47 o, in subordine, di €. 309.381,12 a titolo di: - saldo passivo al 4/7/2013 (data di estinzione) dei c/c n. 1102, n. 631043 e n. 631177;
- saldo residuo al 26/7/2013 (data di estinzione) del rapporto di anticipazione su fatture commerciali n. 40409308;
- esposizione dei finanziamenti n. 741579912 e n. 741580022, oltre interessi.

1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievo che, a fronte dell’anatocismo bancario, era emerso un credito restitutorio della società fallita pari ad €. 698.488,79. 1.3. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo, eccependo: - la prescrizione decennale del diritto alla restituzione di tutte le rimesse di natura solutoria contestate e/o indebite effettuate oltre dieci anni dalla chiusura del c/c n. 1102;
- l ’ erronea inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG ai fini della soglia usura.

1.4. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’opposizione proposta dalla banca.

1.5. Il tribunale, in particolare, h a ritenuto che , per quanto concerne i rapporti di c/c n. 631043 e n. 631177, non risultano agli atti i documenti contrattuali e che, in definitiva, gli importi relativi ai corrispondenti saldi, per complessivi €. 97.019,49, non possono essere in ogni caso riconosciuti ai fini dell’ammissione al passivo.

1.6. Il tribunale, per quanto riguarda i contratti di anticipo fatture n. 40409308 ed i contratti di finanziamento n. 741579912 e n. 741580022, dopo aver rilevato che gli stessi risultano regolarmente sottoscritti dalle parti, ha ritenuto che, alla luce della documentazione già prodotta in sede di ammissione al passivo, il relativo credito, per l’ammontare complessivo di €. 213.602,58, era “provato e/o non Ric. 2018n. 7822 - Sez.

1 - CC del 6 marzo 20 2 3 specificamente contestato”, con la conseguenza che, afronte del controcredito ammesso dall’opponente, pari ad €. 126.911,62, il credito in favore dell’opponente, pari alla differenza, ammonta alla somma di €. 86.690,96. 1.7. Il tribunale, infine, per ciò che riguarda il residuo rapporto di conto corrente ordinario n. 1102 (ed i conti speciali n. 1103 e 1659), ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio aveva consentito di accertare l’effettivo rapporto di dare-avere tra le parti e che le relative conclusioni - ad onta dell ’ eccezion e (in ordine alla “ mancata inclusione nel quesito affidato al C.T.U. della metodologia tecnico-giuridica e contabile da utilizzare per la verifica della prescrizione”) sollevata dall ’ opponente solo all ’ udienza del 10/11/2016(e cioè “all’esito delle operazioni peritali”) e, quindi, “tardivamente” (“posto che il quesito è stato formulato nel contraddittorio delle parti” e, dunque, “ con il consenso anche della opponente, la quale nulla ha eccepito al riguardo”)- erano utilizzabili ai fini della decisione.

1.8. Tali conclusioni, infatti, ha osservato il tribunale, sono coerenti con il principio secondo il quale l ’ azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: infatti, nell’anzidetta ipotesi, ciascun versamento non configura un Ric. 2018n. 7822 - Sez.

1 - CC del 6 marzo 20 2 3 pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvenscon conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.

1.9. Del resto, ha aggiunto il tribunale, “a prescindere dalla indeterminatezza della nuova proposta di quesito”, il consulente tecnico dell’opponente ha ribadito che “le osservazioni non sono rivolte alla applicazione effettuata dal CTU, che è stata esplicitamente riconosciuta come corretta”, ma alla “formulazione del quesito che, applicato alla lettera, ha prodotto le distorsioni metodologiche, tecniche e giuridiche lamentate”.

1.10. Il tribunale, quindi, dopo aver rilevato come la consulenza tecnica d’ufficioaveva: - individuato, relativamente al periodo antecedente al 12/3/2004, le rimesse solutorie confluite sul conto “scoperto”, e cioè non assistito da apertura di credito o su saldi passivi eccedenti il fido concesso, avendo riguardo al cd. saldo legale, e cioè “depurato di tutti gli addebiti non dovuti dal correntista”;- incluso nel conteggio del cd. saldo soglia le commissioni massimo scoperto effettivamente addebitate;
- in caso di superamento del tasso soglia stabilito dalla legge, e cioè nei trimestri 30/9/2010, 31/12/2010, 31/3/2011 e 31/3/2013, rimosso dal conteggio gli interessi a partire dall’entrata in vigore della l. n. 108/1996;
- accertato l’illegittima applicazione di interessi ultralegali per difetto di pattuizione scritta, richiesta ad substantiam , proced endo, quindi, al ricalcolo delle competenze dall’apertura del conto, e cioè dal 1988, alla data in cui risale l’ultimo estratto conto disponibile, e cioè al 2013, determinando gli interessi con Ric. 2018n. 7822 - Sez.
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