Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2004, n. 18261

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In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all'albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l'impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

In tema di requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, la legge n. 27 del 1997, che ha soppresso l'Albo dei procuratori legali e ha dettato nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense, non ha introdotto alcuna modifica al previgente art. 17 della (n. 1578 del 1933) in ordine ai requisiti soggettivi più importanti richiesti per l'iscrizione, tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili e la condotta (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del C.N.F. che, confermando la decisione del Consiglio locale, aveva disposto la cancellazione della ricorrente dall'albo professionale per il difetto del godimento dei diritti civili, in ragione dell'inabilitazione ex art. 415 cod. civ., pronunciata a suo carico dal tribunale competente).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/09/2004, n. 18261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18261
Data del deposito : 10 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NI, (assistita dal curatore avv. Riccardo Ferniani) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO VITI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO CASALI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL 1^, presso lo studio legale GREZ E ASSOCIATI S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato GILBERTO GUALANDI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 43/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 29/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato Gilberto GUALANDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera del 17.6.2002, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna procedeva alla cancellazione dall'Albo dell'avv. Nicoletta CC nei cui confronti il Tribunale di Bologna aveva, con sentenza del 7.6.2001, pronunciato l'inabilitazione ai sensi dell'art. 415 c.c. Tale delibera veniva impugnata dalla CC sostenendo che l'art. 17, n. 2 del r.d.l. 27.11.1933, n . 1578 sulla cui violazione era
basata la delibera del Consiglio dell'Ordine, doveva ritenersi abrogato

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