Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2019, n. 18676

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2019, n. 18676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18676
Data del deposito : 11 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19523-2018 proposto da: SERVICE EXPRESS S.P.A. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA

22, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M D;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione promosso nel giudizio di cui al n. 1850/17 r.g. del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2019 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, respinga il ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

FATTI DI CAUSA

1. La s.p.a. Service Express risultò aggiudicataria - a seguito dell'espletamento di una gara di appalto, divisa in cinque lotti, bandita dalla Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati e prodotti alimentari freschi all'interno di alcuni presidi ospedalieri - dei lotti 1, 3 e 4. In data 6 e 17 novembre 2014 furono perfezionati i rapporti concessori dei tre lotti, per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2017, con un canone mensile di euro 660, 550 e 550 rispettivamente per il lotto n. 1, n. 3 e n.

4. Nel corso dello svolgimento del rapporto insorsero contestazioni tra le parti perché, avendo la ASL deciso di chiudere uno dei presidi ospedalieri del lotto n. 3 e di spostare i distributori di cibi e bevande in una zona meno frequentata in relazione al lotto n. 4, la società aggiudicataria ritenne di non poter più gestire il servizio con i costi concordati. A seguito di tali contestazioni, la Service Express, dopo aver inviato un atto di diffida ad adempiere, rimosse due distributori Ric. 2018 n. 19523 sez. SU - ud. 04-06-2019 -2- automatici collocati nel lotto n. 4 e due di quelli collocati nel lotto n. 3, determinando la reazione della ASL la quale avviò il procedimento amministrativo di risoluzione contrattuale per inadempimento in relazione a tutti e tre i lotti dei quali la Service Express era aggiudicata ria . Con delibera 14 giugno 2017, n. 1400, la ASL provvide, ritenendo sussistente l'inadempimento contrattuale della Service Express, alla risoluzione del contratto di concessione per tutti e tre i lotti.

2. Con ricorso al TAR della Sicilia, sede di Palermo, la società Service Express ha impugnato tale delibera, chiedendo che fosse accertata, in relazione ai lotti n. 3 e n. 4, la risoluzione di diritto dei contratti per inadempimento della ASL di Caltanissetta, e ciò a seguito del precedente invio di diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 cod. civ.;
quanto al lotto n. 1, invece, ha chiesto che fosse accertata l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua, il tutto con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna della ASL al risarcimento dei danni. In via subordinata, la Service Express ha chiesto l'accertamento e conseguente declaratoria di nullità del rapporto concessorio, con annullamento dei provvedimenti impugnati. La ASP non si è costituita in giudizio.

3. Nel corso del giudizio di primo grado, rigettata l'istanza di sospensiva del provvedimento sia dal TAR che, in appello, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, la società Service Express ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, affiancato da memoria, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo nella causa in corso. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2018 n. 19523 sez. SU - ud. 04-06-2019 -3-
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