Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2019, n. 18676
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Testo completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19523-2018 proposto da: SERVICE EXPRESS S.P.A. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA
22, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M D;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione promosso nel giudizio di cui al n. 1850/17 r.g. del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2019 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, respinga il ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
FATTI DI CAUSA
1. La s.p.a. Service Express risultò aggiudicataria - a seguito dell'espletamento di una gara di appalto, divisa in cinque lotti, bandita dalla Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati e prodotti alimentari freschi all'interno di alcuni presidi ospedalieri - dei lotti 1, 3 e 4. In data 6 e 17 novembre 2014 furono perfezionati i rapporti concessori dei tre lotti, per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2017, con un canone mensile di euro 660, 550 e 550 rispettivamente per il lotto n. 1, n. 3 e n.
4. Nel corso dello svolgimento del rapporto insorsero contestazioni tra le parti perché, avendo la ASL deciso di chiudere uno dei presidi ospedalieri del lotto n. 3 e di spostare i distributori di cibi e bevande in una zona meno frequentata in relazione al lotto n. 4, la società aggiudicataria ritenne di non poter più gestire il servizio con i costi concordati. A seguito di tali contestazioni, la Service Express, dopo aver inviato un atto di diffida ad adempiere, rimosse due distributori Ric. 2018 n. 19523 sez. SU - ud. 04-06-2019 -2- automatici collocati nel lotto n. 4 e due di quelli collocati nel lotto n. 3, determinando la reazione della ASL la quale avviò il procedimento amministrativo di risoluzione contrattuale per inadempimento in relazione a tutti e tre i lotti dei quali la Service Express era aggiudicata ria . Con delibera 14 giugno 2017, n. 1400, la ASL provvide, ritenendo sussistente l'inadempimento contrattuale della Service Express, alla risoluzione del contratto di concessione per tutti e tre i lotti.
2. Con ricorso al TAR della Sicilia, sede di Palermo, la società Service Express ha impugnato tale delibera, chiedendo che fosse accertata, in relazione ai lotti n. 3 e n. 4, la risoluzione di diritto dei contratti per inadempimento della ASL di Caltanissetta, e ciò a seguito del precedente invio di diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 cod. civ.;
quanto al lotto n. 1, invece, ha chiesto che fosse accertata l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua, il tutto con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna della ASL al risarcimento dei danni. In via subordinata, la Service Express ha chiesto l'accertamento e conseguente declaratoria di nullità del rapporto concessorio, con annullamento dei provvedimenti impugnati. La ASP non si è costituita in giudizio.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, rigettata l'istanza di sospensiva del provvedimento sia dal TAR che,
RIPETTA
22, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M D;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione promosso nel giudizio di cui al n. 1850/17 r.g. del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2019 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, respinga il ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
FATTI DI CAUSA
1. La s.p.a. Service Express risultò aggiudicataria - a seguito dell'espletamento di una gara di appalto, divisa in cinque lotti, bandita dalla Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati e prodotti alimentari freschi all'interno di alcuni presidi ospedalieri - dei lotti 1, 3 e 4. In data 6 e 17 novembre 2014 furono perfezionati i rapporti concessori dei tre lotti, per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2017, con un canone mensile di euro 660, 550 e 550 rispettivamente per il lotto n. 1, n. 3 e n.
4. Nel corso dello svolgimento del rapporto insorsero contestazioni tra le parti perché, avendo la ASL deciso di chiudere uno dei presidi ospedalieri del lotto n. 3 e di spostare i distributori di cibi e bevande in una zona meno frequentata in relazione al lotto n. 4, la società aggiudicataria ritenne di non poter più gestire il servizio con i costi concordati. A seguito di tali contestazioni, la Service Express, dopo aver inviato un atto di diffida ad adempiere, rimosse due distributori Ric. 2018 n. 19523 sez. SU - ud. 04-06-2019 -2- automatici collocati nel lotto n. 4 e due di quelli collocati nel lotto n. 3, determinando la reazione della ASL la quale avviò il procedimento amministrativo di risoluzione contrattuale per inadempimento in relazione a tutti e tre i lotti dei quali la Service Express era aggiudicata ria . Con delibera 14 giugno 2017, n. 1400, la ASL provvide, ritenendo sussistente l'inadempimento contrattuale della Service Express, alla risoluzione del contratto di concessione per tutti e tre i lotti.
2. Con ricorso al TAR della Sicilia, sede di Palermo, la società Service Express ha impugnato tale delibera, chiedendo che fosse accertata, in relazione ai lotti n. 3 e n. 4, la risoluzione di diritto dei contratti per inadempimento della ASL di Caltanissetta, e ciò a seguito del precedente invio di diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 cod. civ.;
quanto al lotto n. 1, invece, ha chiesto che fosse accertata l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua, il tutto con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna della ASL al risarcimento dei danni. In via subordinata, la Service Express ha chiesto l'accertamento e conseguente declaratoria di nullità del rapporto concessorio, con annullamento dei provvedimenti impugnati. La ASP non si è costituita in giudizio.
3. Nel corso del giudizio di primo grado, rigettata l'istanza di sospensiva del provvedimento sia dal TAR che,
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