Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 04585

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 04585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04585
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G E nato a Tradate il 09/06/1991;
avverso l'ordinanza del 14/05/2022 del GIP del tribunale di Lecco;
udita la relazione svolta dal Consigliere G N ;
lette le conclusioni del PG dr.ssa P L che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza del 14 maggio 2022, alle ore 9.54, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, su richiesta del P.M. del 12 maggio 2022, ore 15.30, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lecco il 9 maggio 2022, reso ai sensi dell'art. 6 I. n.401 del 1989, con il quale è stato imposto a G E, per un periodo di cinque anni, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con obbligo di comparizione presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui a tali manifestazioni sportive prenderà parte la squadra del Pro Patria. I.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di G E. Si deducono con il primo motivo vizi di mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Nel rilevare la pericolosità dell'istante, il gip avrebbe emesso una motivazione apparente, apodittica ed illogica. Si osserva che dalla esatta ricostruzione dei fatti non potrebbe essere giustificata l'applicazione del Daspo, emesso, in definitiva, solo per "trascorsi violenti tra fazioni opposte". Si rappresenta in proposito come secondo la stampa vi sarebbe stata solo una invasione di campo effettuata da un tifoso per "complimentarsi con i propri beniamini", senza pericolo per le squadre o i tifosi presenti. Si aggiunge che in punto di necessità ed urgenza dell'obbligo di comparizione, il Gip avrebbe tautologicamente richiamato quanto sostenuto dal Questore. Essendovi solo un apodittico riferimento alla sussistenza dei presupposti applicativi del provvedimento, con utilizzo di clausole di stile giustificatrici del provvedimento.
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