Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2020, n. 1214
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Testo completo
IA EN spa notificava a L.O. una intimazione di pagamento della somma di Euro 24.327, portata dalla cartella precedentemente notificata relativa a tributi Irpef, Irap ed Iva dovuti per l'anno di imposta 2003.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno che lo rigettava con sentenza n. 387 del 2011.
L.O. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 48 del 7 maggio 2013. La C.T.R., premesso che il contribuente aveva presentato due atti di appelli, riteneva che la costituzione in giudizio fosse tardiva rispetto al primo atto di appello, con conseguente inammissibilità della impugnazione proposta;
"in subordine" riteneva inammissibile l'impugnazione dell'avviso di intimazione perchè la prodromica cartella di pagamento era stata ritualmente notificata.
Contro la sentenza di appello L.O., in qualità di avvocato, propone in proprio ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L'Agenzia delle Entrate ed IA EN resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1II primo motivo denuncia: "Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto. Omessa insufficiente motivazione in relazione all'atto di appello in rinnovazione", erroneamente dichiarato inammissibile.
Il motivo è fondato. La consumazione dell'impugnazione, mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto), non esclude che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata da