Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/03/2018, n. 05644

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/03/2018, n. 05644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05644
Data del deposito : 9 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 2216-2015 proposto da: B M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO

26, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del Dirigente, procuratore speciale, Dott. E M N, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA QUIRINO MAJORANA

104, presso lo studio dell'avvocato F B S giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

C METAL DI M CAPPA & D CAPPELLONE SNC , CAPPA MICHELE, CAPPELLONE DANIELE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1114/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. G T;I

FATTI

La s.n.c. Metal convenne dinanzi al Tribunale di Vasto l'ing. M B, chiedendo il risarcimento dei danni consistenti nei maggiori costi sopportati a causa dell'erronea indicazione, da parte del convenuto, nel progetto da lui redatto, del peso di una tettoia metallica. Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando il professionista al pagamento della somma di E. 14.460, e rigettandone tanto l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attrice, quanto la domanda di manleva proposta nei confronti della sua assicurazione, Reale Mutua s.p.a., ritenendola prescritta per il decorso dell'anno previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c.. La corte di appello de L'Aquila , investita dell'impugnazione proposta dal B, la rigettò. Avverso la sentenza della Corte abruzzese M B ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura. La compagnia assicuratrice resiste con controricorso. L'intimata Metal non ha svolto attività difensiva in questa sede.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il secondo motivo del ricorso è fondato. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1913, 1915 e 2952 c. c. in relazione alla clausola sub 5.1. delle condizioni generali del contratto di assicurazione. La doglianza merita accoglimento. La cronologia e la tipologia degli eventi, come puntualmente riportati nell'esposizione della censura, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, non lascia spazio a dubbi di sorta sulla conclusione (speculare a quella adottata dalla Corte di merito) per la quale la sinergica interpretazione secondo buona fede della norma codicistica (art. 2952 comma 4 c.c., a mente della quale la prescrizione decorre dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato) e di quella pattizia (art.
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