Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2008, n. 5784

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In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2008, n. 5784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5784
Data del deposito : 4 marzo 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell'avvocato FARALLO Pietro, che lo rappresenta e difende (in sostituzione dell'avvocato FAUSTO CERRITO, deceduto) giusta procura del notaio Dott. Guido Marcoz di Aosta, rep. 165286 del 08/01/08, unitamente all'avvocato FILIPPO VACCINO, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro
CON.RI.T. S.P.A. - CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AOSTA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1083/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/01/08 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

uditi gli avvocati Antonietta CORETTI, Pietro FARALLO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IA OM, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, confermando la decisione di accoglimento di opposizione proposta da UC UR avverso cartella esattoriale, ha dichiarato la prescrizione del credito fatto valere dall'INPS per contributi omessi e sanzioni aggiuntive relativi a periodi dal 1985 al 1988, affermando che la lettera dell'INPS pervenuta al debitore il 18 agosto 1995 (dopo l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) non aveva impedito la trasformazione da decennale in quinquennale, a decorrere dal 1 gennaio 1996, della durata del termine prescrizionale (seguito da altra lettera del 22.2.01, quando il credito si era ormai prescritto). Ha ritenuto che
il limite temporale degli atti interruttivi già compiuti può essere solo quello della data di entrata in vigore della legge. Avverso tale sentenza l'INPS e la società di cartolarizzazione S.C.C.I. hanno proposto ricorso per Cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato si è costituito con controricorso. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza registratosi sull'interpretazione della L. n. 335 del 1995, commi 9 e 10, con specifico riferimento alla idoneità di atti interruttivi compiuti dopo la data di entrata in vigore della legge a conservare il termine di prescrizione decennale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, nonché vizio di motivazione. Si censura la statuizione del giudice di appello, che ha ritenuto prescritto il credito azionato dall'INPS con la cartella esattoriale notificata il 15 febbraio 2001, nonostante la lettera raccomandata di diffida di pagamento inviata al UR il 18 agosto 1995. Ad avviso della Corte territoriale, tale comunicazione aveva validamente interrotto la prescrizione, ma il successivo atto interruttivo era intervenuto oltre cinque anni dopo, quando era già scaduto il termine della prescrizione divenuto quinquennale.
L'Istituto ricorrente sostiene invece per i contributi in questione (dovuti per periodi antecedenti l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) trovava applicazione la prescrizione decennale e non quella
quinquennale.
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti considerazioni. La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, che al comma 9, così dispone: "Le

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