Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2018, n. 00672

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2018, n. 00672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00672
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 19364-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, 3838 VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

SOFT STYLE QUARTA S.U.R.L., EQUITALIA SUD;
- intimate - avverso la sentenza n. 410/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/02/2012 r.g.n. 4343/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A S. R.G. 19364/2012

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 410/2012 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale era stata accolta per avvenuta prescrizione l'opposizione proposta Soft Style s.u. srl avverso la cartella esattoriale contenente la pretesa dell'Inps di pagamento di somme dovute a titolo di oneri ex articolo 5, comma 4 legge n. 223/1991. A fondamento del decisum la Corte rilevava che, ai sensi degli artt. 5, 4 comma e 3, comma 9 legge 335/95, la somma dovuta dal datore di lavoro in caso di messa in mobilità di lavoratori andasse qualificata come contributo previdenziale assistenziale soggetto al termine di prescrizione quinquennale, deponendo in tal senso il tenore letterale della rubrica delle norme indicate ed il contenuto del comma 4 che riconduce il pagamento alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali;
nello stessév(deponeva, inoltre, la circolare Inps-Inail n. 141/96 e la sentenza n. n. 14305/2017 di questa Corte di Cassazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con un motivo. La Soft Style s.u. srl è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.), avendo la Corte territoriale sbagliato a qualificare gli oneri a carico delle imprese che collocano i propri lavoratori in mobilità come contribuzione previdenziale con applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per la contribuzione. Per l'Inps la parola generica "onere" avrebbe un contenuto più ampio di quello assegnato alla parola contribuzione. Inoltre a favore della prospettata diversità causale dei pagamenti in questione militavano, secondo l'INPS, anche le diverse modalità di calcolo, in quanto quando si parla di contribuzione il legislatore ancora il parametro di riferimento ad aliquote R.G. 19364/2012 e • e - - - è ì -riferimento ad al iq LJ ote percentuali, mentre nel caso di specie il parametro di riferimento è la prestazione erogata al lavoratore;
inoltre, l'articolo 16 istituisce a carico dell'imprese l'obbligo del versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo facendo convivere tale contributo con la somma di cui all'articolo 5 comma 4;
ed ancora, mentre la contribuzione previdenziale è riversata in una serie di gestioni previdenziali per lo più disciplinate dalla legge numero 88/1989, le somme in questione affluivano nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;
infine, l'onere conseguente alla messa in mobilità dei lavoratori rifluisce nella gestione dell'articolo 37 della legge 223/91, la contribuzione dovuta per la cassa integrazione guadagni rifluisce in altra e diversa gestione (prevista nell'articolo 24 I. cit).
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