Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2005, n. 9096
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In tema di esercizio della professione forense, l' art. 3 del Regio Decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce però che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica - e, quindi, ad impedire l'iscrizione nell'apposito albo speciale dell'avvocato operante presso l'ufficio legale istituito presso detto ente, - dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicchè la natura d'istituzione pubblica è configurabile allorchè la detta società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l'istanza di iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - di Roma, sottolineando che detta società, interamente partecipata dal Comune, costituiva "longa manus" dell'ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa - ora tariffa - per la raccolta dei rifiuti).
Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell'albo degli avvocati, si può esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l'Ordine degli avvocati può farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilità e quindi di impedimento all'esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R G F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 61/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 01/04/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/04 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
uditi gli avvocati Mario SANINO, Arturo MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Gian Francesco Regard iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dal 16 novembre 1989, in data 13 settembre 2001 ha instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA, in qualità di responsabile dell'Ufficio Legale, ed ha richiesto al COA di Roma di essere iscritto all'elenco speciale dello stesso ordine ex art. 3, il 4^ comma lett. b) R.D.L. 1578/1933. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con deliberazioni del 7 novembre 2002 e del 19 novembre 2002, notificate rispettivamente il 21 novembre 2002 e il 16 gennaio 2003 respingeva la richiesta di trasferimento dell'iscrizione dell'avv.to Regard dall'Albo degli Avvocati del libero foro all'elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti e disponeva conseguentemente la sua cancellazione dall'Albo ordinario per incompatibilità.
Ciò sull'assunto che "l'AMA è attualmente, una società per azioni, a seguito di trasformazione dell'originaria azienda e non viene dedotta, ai fini della richiesta dell'avv. Regard, una oggettiva natura pubblicistica della stessa". Il Consiglio di Roma soggiungeva altresì che "diritto quesito" di cui all'art. 3 della legge 218/90 è utilizzabile nell'ipotesi in cui gli enti trasformatisi in società per azioni mantengano un proprio ufficio legale già esistente, avvalendosi di legali che già ne facevano parte, non invece nell'ipotesi in cui sia instaurato - come nel caso di specie - un nuovo rapporto di lavoro.
Avverso la deliberazione del COA, l'avv. Regard proponeva ricorso, svolgendo le seguenti censure:
1) in primo luogo la violazione dell'art. 3 della R.D.L. 1578/33 ove si esclude l'assimilazione dell'AMA a qualsiasi istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
2) In secondo luogo la disparità di trattamento rispetto ai quattro avvocati già in servizio presso l'Ufficio Legale dell'AMA. Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 61/04 del 1 aprile 2004 accoglieva il ricorso dell'avv.to Regard. Osservava il CNF che li rigetto dell'istanza presentata dall'avv. Regard muoveva da due ordini di considerazioni:
- dalla mancata dimostrazione della oggettiva natura