Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 07377
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE BENEVENTO nei confronti di: TRIBUNALE MASSAcon l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/se le conclusioni del PG
PIETRO GAETA
Ny.<\4>, ht\t'Q— )n..e,\k\ Q_ Ci ;k•f\C Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 16 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il giudice competente nel Tribunale di Benevento, nel procedimento a carico di I S e L L, imputati di concorso nel delitto di diffamazione in danno di M A, commesso postando all'indirizzo di quest'ultimo sul social network "Facebook" e precisamente sul gruppo "geologi.it-il sito dei geologi italiani", alcuni contenuti di dileggio, fatto commesso in Pontremoli in data 20 settembre 2018. Per la più recente giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per i reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che si radica nel luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell'imputato. Deve allora ritenersi che, con ogni probabilità, l'immissione sul web sia avvenuta a Morcone, in
lette/se le conclusioni del PG
PIETRO GAETA
Ny.<\4>, ht\t'Q— )n..e,\k\ Q_ Ci ;k•f\C Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Massa, con sentenza del 16 settembre 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il giudice competente nel Tribunale di Benevento, nel procedimento a carico di I S e L L, imputati di concorso nel delitto di diffamazione in danno di M A, commesso postando all'indirizzo di quest'ultimo sul social network "Facebook" e precisamente sul gruppo "geologi.it-il sito dei geologi italiani", alcuni contenuti di dileggio, fatto commesso in Pontremoli in data 20 settembre 2018. Per la più recente giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per i reati di diffamazione commessi mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet va determinata in applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che si radica nel luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o, quando sia impossibile individuare il luogo di consumazione, nel domicilio dell'imputato. Deve allora ritenersi che, con ogni probabilità, l'immissione sul web sia avvenuta a Morcone, in
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