Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2011, n. 8662

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di imposta sulle successioni, la base imponibile da assumere, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai fini della liquidazione della detta imposta, con riferimento ad un azienda caduta nell'asse ereditario, è determinata dalla somma dei valori dei beni e dei diritti che la costituiscono, "al netto delle passività risultanti a norma degli artt. da 21 a 23" del medesimo d.lgs., che disciplinano le condizioni di deducibilità dei debiti del defunto, con la conseguenza che l'azienda costituisce un cespite patrimoniale che concorre a determinare la base imponibile dell'imposta e non può mai avere un valore inferiore a zero, per cui, una volta effettuato, ai sensi dell'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 356, lo scorporo dall'azienda dei beni immobili strumentali, onde sottrarli ad una doppia imposizione, quel che resta dell'azienda potrà o avere un valore positivo, nella misura risultante dalla deduzione dei debiti ereditari o, al più, un valore pari a zero, qualora l'attivo venga abbattuto per effetto delle dedotte passività, mentre non è possibile abbassare ancora detto valore fino a portarlo ad una cifra negativa, poiché le possibilità aziendali verrebbero ad essere ulteriormente computabili, in palese contrasto con gli artt. 15 e 21 - 23 del d.lgs. n. 345 citato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2011, n. 8662
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8662
Data del deposito : 15 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Presidente -
Dott. F E - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. V A - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16928-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
SCHNEIDER ANNA, BACHMANN SABINE, BACHMANN ANGELIKA JOHANNA, BACHMANN LEANDER;

- intimati -

avverso la sentenza n. 45/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di B, depositata il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. A V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Z I, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO

1. Con sentenza n. 45/1/05, depositata il 16.2.06, la Commissione Tributaria Regionale di Bolzano accogliendo l'appello proposto da S A, B A, B L e B S, avverso la decisione dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione proposta dai contribuenti avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione, notificato loro il 15.5.03, in conseguenza della dichiarazione di successione di B Adolf, presentata il 29.9.00.

2. Il giudice di appello riteneva fondate le allegazioni degli eredi B, circa il fatto che all'azienda individuale relitta dal loro dante causa andasse attribuito un valore negativo per complessive L. 141.000.000, previo scorporo, dall'attivo dello stato patrimoniale dell'azienda, degli immobili strumentali all'attività, che venivano dichiarati separatamente, al fine di evitare una duplicazione di imposizioni, e valutati in base alla rendita catastale.
La CTR riteneva, pertanto, che - al fine di evitare una doppia tassazione dei beni caduti in successione, per l'importo suindicato - il valore da sottoporre ad imposizione fosse quello risultante dalla somma algebrica tra il valore catastale degli immobili strumentali e quello

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi