Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 9158
Sentenza
30 gennaio 2024
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30 gennaio 2024
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Massime • 2
In tema di intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. "trojan horse") nei reati contro la pubblica amministrazione, qualora nel medesimo procedimento, iscritto prima del 31 agosto 2020, siano state autorizzate captazioni in epoca precedente ed anche successiva a tale data, si applica esclusivamente la disciplina previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, poiché la norma transitoria ivi recata all'art. 2, comma 8, deroga al principio "tempus regit actum" ed àncora la normativa processuale applicabile con riguardo all'iscrizione del procedimento penale e non alla data dei singoli decreti autorizzativi.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, sono utilizzabili le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. "trojan horse") eseguite nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. tra il 31 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020, anche se non vi era motivo di ritenere che vi si stesse svolgendo attività criminosa, essendo in vigore nel suddetto intervallo temporale la disciplina introdotta dall'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) e dall'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen.) atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda è efficace dal 31 gennaio 2019 (conf. Sez. U civ., n. 741 del 15/1/2020, Rv. 656792-03).
Sul provvedimento
Testo completo
09 158-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Gaetano De Amicis - Presidente - Sent.n.sez.138/24 Angelo Costanzo -CC 30/1/2024 Anna Criscuolo R.G.N.38875/2023 Paolo Di Geronimo - Relatore - Stefania Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di IA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/6/2023 emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Antonio Turrisi, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Palermo, pronunciando in sede di appello, confermava rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta in relazione ai reati di cui all'art. 318 cod. pen. asseritamente commessi dall'indagato. Nelle more del procedimento, la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella dell'interdizione temporanea dall'esercizio di attività inerenti alla gestione di pratiche auto, come risultante dall'ordinanza del 25 ottobre 2023 acquisita da questa Corte.
2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso, cui seguiva il deposito di una prima memoria difensiva pervenuta in data 29 dicembre 2023 ed un'ulteriore memoria, con documenti allegati, in data 23 gennaio 2024. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico installato sul cellulare in uso alla coindagata GI SA, che costituirebbero la fonte - sostanzialmente esclusiva - della gravità indiziaria. La difesa del ricorrente, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale concernente l'uso del captatore informatico, ha sottolineato che il decreto autorizzativo veniva emesso (in data 17 settembre 2020) facendo riferimento alla disciplina dettata dall'art. 13 del d.l. n.152 del 1991, sul presupposto che l'indagine concerneva reati contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione. Il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni ottenute mediante captatore informatico, disposte senza alcuna limitazione rispetto ai luoghi di privata dimora, applicando in malam partem la disciplina dettata per i soli reati di criminalità organizzata.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. nonché dell'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, così come interpretati a seguito della sentenza "Scurato" delle Sezioni unite, in quanto contrastanti con i principi di cui agli artt. 2, 3, 14 e 15 Cost. Evidenzia il ricorrente che la Cassazione, sulla base dell'interpretazione di una normativa (d.l. n. 152 del 1991) introdotta quanto non era neppure ipotizzabile l'utilizzo del captatore informatico, ha ritenuto legittime le intercettazioni svolte tramite tale sistema, in tal modo realizzando una modalità particolarmente invasiva rispetto alla tutela della segretezza delle conversazioni e l'inviolabilità del domicilio. L'interpretazione recepita dalla giurisprudenza, infatti, ha dato luogo a forme di autorizzazione "in bianco", mediante le quali le captazioni sono consentite in qualunque luogo, neppure preventivamente individuabile, eludendo il limite generale previsto dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. che, per le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, richiede che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. 2 L'utilizzo del captatore informatico, anche al di fuori dei reati in tema di criminalità organizzata, determinerebbe la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, comportando un'eccessiva compressione dei diritti tutelati dagli artt. 14 e 15 Cost.
2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, nonostante il ricorrente avesse rinunciato all'autorizzazione amministrativa necessaria per lo svolgimento delle attività concernenti le pratiche automobilistiche.
2.4. Con i motivi aggiunti, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato e motivato le ragioni poste a fondamento del ricorso, introducendo anche elementi di novità. In particolare, nella memoria da ultimo depositata, il ricorrente sottolinea che il decreto emesso d'urgenza dal pubblico ministero (n.1915/2020) indica tra i reati oggetto di accertamento anche quello di corruzione commesso il 9 settembre 2020. Se ne deduce, pertanto, che si tratterebbe di una nuova ed autonoma iscrizione, successiva al 31 agosto 2020 (data dalla quale si applicano le nuove norme in tema di intercettazioni). Quanto detto comporterebbe che il decreto d'urgenza e la convalida del giudice per le indagini preliminari dovevano necessariamente indicare se e per quali ragioni le captazioni potevano essere eseguite anche in luoghi di privata dimora. La