Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 49569

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 49569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49569
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 maggio 2016 il Tribunale di Tempio Pausania, in rito . - abbreviato, ha assolto SA AD dai reati Ideai agli artt. 423, 425 cod. pen e 612-bis cod. Pen., commessi il primo il 14 aprile 2014 ed il secondo "dal mese di settembre-ottobre 2013 all'attualità". Con sentenza del 30 giugno 2021 la Corte di appello di Sassari, sull'appello del pubblico ministero, riformando la sentenza di primo grado, ha condannato AD per tali reati alla pena di 4 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione. In particolare, alle ore 6.00 del mattino una persona, che nell'immediatezza non era stata identificata, aveva appiccato il fuoco all'autovettura di OB MA parcheggiata sulla pubblica via. Le indagini erano giunte all'imputato perché questi aveva avuto un conflitto con la vittima, in quanto aveva proposto a questi di acquistare una moto provento di furto, di fronte al rifiuto di questi ed al successivo quasi immediato sequestro della moto ad opera delle forze di polizia, l'imputato si era convinto di essere stato denunciato dalla vittima ed aveva iniziato a compiere atti persecutori in suo danno. In questo contesto era avvenuto l'incendio dell'autovettura della vittima. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto non vi fosse prova certa della responsabilità dell'imputato. La Corte d'appello aveva deciso di riformare la decisione ritenendo provata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce nullità per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in giudizio in

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