Cass. civ., sez. III, sentenza 15/12/2011, n. 27002
Sentenza
15 dicembre 2011
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15 dicembre 2011
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Massime • 2
La società controllante, la quale detenga una partecipazione in altra società di capitali che eserciti l'attività di editore di una pubblicazione periodica, non può essere considerata per ciò solo proprietaria della pubblicazione e non risponde, pertanto, per gli illeciti commessi col mezzo della stampa (nella specie diffamazione) quale civilmente responsabile in solido con gli autori del reato e l'editore.
Deve escludersi la nullità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. che sia priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.) quando questo sia ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24673-2009 proposto da:
ZAULI CA [...], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAULI CA, ZAULI CESARE MENOTTO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA o IN FORMA ABBREVIATA CS MEDIAGROUP SPA 12086540155, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. GHISOLFI ANDREA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GUELI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO MARCELLO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2325/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/09/2009;
R.G.N.3426/2005. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso e della domanda ex art. 96 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 23 febbraio 2004 l'avv. Zauli Carlo conveniva in giudizio la R.C.S. ED Spa perché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a cagione di alcuni articoli diffamatori della sua reputazione pubblicati sul quotidiano "Il Corriere della Sera", di cui era proprietaria la convenuta. In esito al giudizio in cui la R.C.S. ED si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione in quanto l'editrice ed unica responsabile della pubblicazione era la R.C.S. Quotidiani SPA, il Tribunale di Milano respingeva la domanda attrice. Avverso tale decisione l'avv. Zauli proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 8 settembre 2009 rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza l'avv. Zauli ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, illustrato da memoria ed accompagnato da istanza di rimessione alle Sezioni Unite. Resiste con controricorso la CS ED Spa, la quale ha depositato a sua volta memoria difensiva a norma dell'art. 378 del c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, si fonda sulla premessa che la sentenza di primo grado, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., sarebbe stata nulla in quanto priva del requisito della "concisa esposizione dello svolgimento del processo" La sentenza di secondo grado sarebbe a sua volta viziata per non avere la Corte di merito colto il profilo di nullità della sentenza di prime cure, denunciato con specifico motivo di appello. La censura è infondata. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 117
(secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies"), e consiste non soltanto di quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche di tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze: indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò' contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione alla base delle riforme processuali degli anni 90. (Cass. n. 118/2004, n. 22409/06). Ne deriva che deve essere esclusa la nullità della sentenza, in caso di difetto di indicazione di alcuno degli elementi di cui all'art.132 c.p.c., riguardanti il Giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e delle parti, nonché la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, perché, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto della sentenza va ricostruito sulla scorta di tutti i