Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/07/2022, n. 22204

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/07/2022, n. 22204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22204
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24953-2021 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SALARIA

126, presso lo studio dell'avvocato A M P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P;

- ricorrente -

contro

S F DI R CLLA & S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VESPASIANO

52, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M;
- controrkorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 972/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. La s.n.c. S F di R C &, mandataria all'incasso dell'incentivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al d.m. 16 febbraio 2016, realizzati dal :31 maggio 2016 - incentivo riconosciuto al mandante M P, quale "soggetto responsabile" titolare di DF GROUP, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti, con impianti di climatizzazione invernali dotati di generatore di calore alimentato da biomassa - ha chiesto al giudice di pace di F di ingiungere al Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) il pagamento del predetto incentivo, pari a euro 4.879,73, oltre accessori.

2. GSE proponeva opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere il credito inerente alla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica, ai sensi del d.m. 16 febbraio 2016, e la controversia Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -2- rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a.;
nel merito esponeva, fra l'altro, di avere annullato, in sede di autotutela, l'accoglimento dell'istanza di accesso agli interventi, per insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e, nel corso del giudizio, proponeva regolamento preventivo, ulteriormente illustrato con memoria, per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta.

3. La società ha proposto controricorso, illustrato con memoria.

4. L'Ufficio del Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la domanda - svolta dalla società mandataria all'incasso dell'incentivo energetico riconosciuto al mandante - azionata in sede monitoria per il pagamento delle somme, a titolo di incentivi, per inadempimento contrattuale.

6. A sostegno dell'attribuzione della controversia al giudice amministrativo il Gestore dei servizi energetici assume che la vicenda, peraltro connotata dall'annullamento degli incentivi inizialmente riconosciuti, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in tema di energia prevista dall'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. e la pretesa, a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, presupporrebbe comunque, per diventare certa, l'esercizio di un potere pubblico da parte della ricorrente, posto che l'ari:. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, subordina l'erogazione degli incentivi di competenza della s.p.a. GSE alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili, verifica, nella specie, il cui esito aveva prodotto l'annullamento, in autotutela, degli incentivi, già riconosciuti, per insussistenza dei relativi requisiti. Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -3- 7. La giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario.
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