Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2005, n. 5207

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Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull'originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia.

La rituale proposizione del ricorso per Cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, è soggetto alla sanzione d'inammissibilità'.

Ove il giudice di primo grado abbia espressamente statuito sulla questione di giurisdizione, il riesame della medesima da parte del giudice di secondo grado postula che essa abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione in sede di atto di costituzione in appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2005, n. 5207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5207
Data del deposito : 10 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 407/2004
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. - 3521/2004
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA NI che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
NZ AB, I.N.P.S., PROSPERI EN FA AR;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 30376/03 proposto da:
NZ AB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AR GIORGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NI FONTANA, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato NI VALLEBONA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
I.N.P.S., PROSPERI EN FA AR;

- intimati -

e sul 3^ ricorso n. 30576/03 proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO SATTA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NZ AB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AR GIORGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NI FONTANA, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
TO NI, PROSPERI EN FA AR;

- intimati -

e sul 4^ ricorso n. 00407/04 proposto da:
TO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato NI VALLEBONA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
NZ AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AR GIORGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NI FONTANA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
I.N.P.S., PROSPERI EN FA AR;

- intimati -

e sul 5^ ricorso n. 03521/04 proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO SATTA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NZ AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AR GIORGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NI FONTANA, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
TO NI, PROSPERI EN FA AR;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3044/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/06/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;

udito l'Avvocato Antonio VALLEBONA, Filippo Maria GIORGI, Matteo DELL'OLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso previa riunione ex art. 355 c.p.c. dei ricorsi, disattese questioni pregiudiziali rigettato il primo motivo del ricorso dell'avvocato Todaro, inammissibile il primo motivo del ricorso INPS con conferma giurisdizione AGO. Rimette atti a Sezioni Lavoro per ulteriori censure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma del 6 giugno 2000 l'avv. Fabio Fonzo, legale dipendente dell'Inps, conveniva in giudizio il medesimo Istituto, nonché gli avvocati Antonio Todaro e Fausto Maria Prosperi Valenti (nella epigrafe della sentenza di primo grado quest'ultimo non compare, ma la Corte d'appello da atto della sua presenza in giudizio fin dal primo grado) chiedendo dichiararsi la nullità o l'illegittimità della procedura di conferimento dell'incarico di coordinatore dell'area legale dell'Istituto, che era stata vinta dall'avv. Todaro, con l'assegnazione ope iudicis dell'incarico a suo favore ed in subordine la ripetizione della procedura selettiva con condanna dell'Inps al risarcimento dei danni. Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale, con sentenza del 18 gennaio 2002, rigettava tutte le domande. Sull'appello dell'avv. Fonzo, ricostituitosi il contraddittorio e nella contumacia dell'avv. Prosperi Valenti, la

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