Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2022, n. 38380
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B G nato a Cosenza il 18/07/1970 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del Tribunale del Riesame di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale F M che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, Avv. A P, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, dichiarando che il proprio assistito è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
RITENUTO IN FATTO
1. B G, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 dicembre 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17 novembre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 452 octies, 452 quaterdecies, 452 bis e 648 ter cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura custodiale.Secondo la difesa le esigenze cautelari sono insussistenti in considerazione del fatto che le condotte sono risalenti al 2018 e dell'avvenuto sequestro della società ECOTER per il tramite della quale venivano posti in essere i reati ambientali contestati al ricorrente, circostanze che escludono in radice l'attualità del pericolo di reiterazione. A giudizio del ricorrente la motivazione è carente anche in ordine alla scelta della misura custodiale, i giudici del riesame hanno ritenuto necessaria la detenzione carceraria esclusivamente in considerazione della possibilità da parte del BORRELLI di continuare a porre in essere reati della specie avvalendosi della rete di dipendenti, collaboratori e prestanome giù utilizzati in precedenza, senza tenere in considerazione la richiesta di far eseguire gli arresti domiciliari in Altomonte e, quindi, in luogo lontano da quello di commissione dei reati. La custodia cautelare in carcere non è adeguata alla gravità dei fatti contestati e le esigenze cautelari potevano esser soddisfatte con l'applicazione di misure meno afflittive.
3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'indagato in totale violazione del principio della presunzione di innocenza. Secondo la difesa la motivazione i giudici del riesame non hanno tenuto in considerazione la mancanza di continuativi rapporti del BORRELLI con la criminalità organizzata e la risalenza nel tempo dei precedenti penali del ricorrente. La motivazione è carente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei reati in considerazione della natura relativa della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati elencati dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.;
i giudici del riesame sono venuti meno all'obbligo di motivazione in ordine alle doglianze difensive volte a vincere la presunzione di pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Entrambi i motivi sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale F M che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, Avv. A P, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, dichiarando che il proprio assistito è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
RITENUTO IN FATTO
1. B G, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 dicembre 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17 novembre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 452 octies, 452 quaterdecies, 452 bis e 648 ter cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura custodiale.Secondo la difesa le esigenze cautelari sono insussistenti in considerazione del fatto che le condotte sono risalenti al 2018 e dell'avvenuto sequestro della società ECOTER per il tramite della quale venivano posti in essere i reati ambientali contestati al ricorrente, circostanze che escludono in radice l'attualità del pericolo di reiterazione. A giudizio del ricorrente la motivazione è carente anche in ordine alla scelta della misura custodiale, i giudici del riesame hanno ritenuto necessaria la detenzione carceraria esclusivamente in considerazione della possibilità da parte del BORRELLI di continuare a porre in essere reati della specie avvalendosi della rete di dipendenti, collaboratori e prestanome giù utilizzati in precedenza, senza tenere in considerazione la richiesta di far eseguire gli arresti domiciliari in Altomonte e, quindi, in luogo lontano da quello di commissione dei reati. La custodia cautelare in carcere non è adeguata alla gravità dei fatti contestati e le esigenze cautelari potevano esser soddisfatte con l'applicazione di misure meno afflittive.
3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'indagato in totale violazione del principio della presunzione di innocenza. Secondo la difesa la motivazione i giudici del riesame non hanno tenuto in considerazione la mancanza di continuativi rapporti del BORRELLI con la criminalità organizzata e la risalenza nel tempo dei precedenti penali del ricorrente. La motivazione è carente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei reati in considerazione della natura relativa della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati elencati dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.;
i giudici del riesame sono venuti meno all'obbligo di motivazione in ordine alle doglianze difensive volte a vincere la presunzione di pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Entrambi i motivi sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo
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