Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7694

CASS
Sentenza
19 luglio 1999
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CASS
Sentenza
19 luglio 1999

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Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, la quale, in relazione alla sua natura sommaria, contenga una motivazione essenziale, ma comunque idonea a sorreggere la decisione di ridurre il compenso richiesto dal professionista, basata sul richiamo alla natura ed al valore della controversia in ordine alla quale costui aveva prestato la propria attività, alla importanza ed al numero delle questioni trattate, ai risultati del giudizio ed ai vantaggi conseguiti dal cliente.

Il professionista che, in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato nei confronti del suo cliente, emessa ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, deduca la violazione della tariffa professionale in relazione alla riduzione, disposta dal Pretore, dei compensi richiesti, ed alla mancata maggiorazione (del 10 per cento)dei diritti e degli onorari, stabilita dall'art. 15 del D.M. n. 585 del 1994, ha l'onere di specificare analiticamente le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una diversa liquidazione, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7694
Data del deposito : 19 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 7, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo MARZANO, difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro
LI PE;

- intimato -

avverso il provvedimento del PR di NAPOLI, depositato il 03/07/96 R.g. 3704/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, e l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 agosto 1995, proposto al PR di Napoli ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, l'avvocato Vittorio LO chiese la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti di PE AL per il quale aveva prestato la propria attività professionale in una causa svoltasi tra il medesimo e la società Citterio.
Sentite le parti, il PR, con provvedimento del 3 luglio 1996, ha liquidato a favore dell'avvocato LO la somma di lire 5.417.000 lire, di cui lire 87.000 per spese, lire 2.430.000 per diritti e lire 2.900.000 per

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