Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27183
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Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo,ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile sulla valutazione del Consiglio di Stato che abbia declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti, qualificando la domanda proposta da un ufficiale delle forze armate come diretta ad ottenere solo il ricalcolo della pensione con inclusione della indennità di ausiliaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente Aggiunto -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B C, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato G G M, rappresentato e difeso dagli avvocati C L, M F, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M D D, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 7200/03 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. A D M;
uditi gli avvocati L C, G P dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (giurisdizione della Corte dei Conti).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio di Stato, con sentenza della sezione quarta dell'11 luglio 2003 n. 7200, in accoglimento dell'appello del Ministero della Difesa, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in favore della Corte dei Conti, sulla domanda, già accolta dal Tar Lecce, proposta dal capitano di corvetta Buovolo Ciro, collocato in posizione di ausiliaria dal 1 gennaio 1996, diretta a fare accertare il proprio diritto all'aggiornamento della indennità di ausiliaria, con il beneficio della omogeneizzazione al trattamento previsto per il grado di capitano di vascello della L. L. n. 231 del 1990, art. 5, comma 3, lettera a).
Il Consiglio di Stato ha ricordato la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (sent. 3 dicembre 1990 n. 11548), e quella consolidata del medesimo Consiglio di Stato, che ha da tempo riconosciuto come devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie promosse da ufficiali delle forze armate cessati dal servizio prima del raggiungimento del limite di età e collocati in ausiliaria, intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Buovolo con tre motivi, chiedendo la cassazione della decisione del Consiglio di Stato, con declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo.
Resiste con controricorso il Ministero della difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che non può sussistere nella fattispecie la giurisdizione del Giudice contabile, perché difetta il presupposto processuale previsto dal R.D. n. 1038 del 1933, art. 71 (confermato dal R.D. 12 luglio 1934, n.