Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2023, n. 08859

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2023, n. 08859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08859
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1994/2015 R.G. proposto da D G C, con domicilio eletto in Roma, Via Arno n. 38, presso lo studio dell’avvocato G M, rappresentata e difes a dall’avvocato S L G;
–ricorrente –

contro

Comune di Canicattì;
–intimato – avverso la sentenza n. 230/01/13, depositata il 17 ottobre 2013, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia;
udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2023, dal Consigliere dott. L P;
Tarsu T T Accertamento udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba , che ha chiesto accogliersi il primo motivo diricorso, con assorbimento degli altri.

FATTI DI CAUSA

1. –Con sentenza n. 230/01/13, depositata il 17 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello principale del Comune di Canicattì, ed ha rigettato quello spiegato in via incidentale da D G C, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, difatti, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2002 al 2004. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: -premesso che la fattispecie controversa esponeva la «violazione da parte della Di Grado dell'obbligo di denuncia della proprietà immobiliare tassabile» (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70), l’avviso di accertamento, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risultava correttamente motivato «in quanto strettamente riferito alle risultanze catastali ed alle misurazioni del bene intestato all'appellata e sul quale grava l'obbligazione TARSU per gli anni in contestazione.»;
- inconcludente rimaneva, peraltro, la dedotta difformità (per incompletezza di contenuto) tra gli atti (effettivamente) notificati alla contribuente e quelli prodotti in giudizio dell’Ente locale, posto che, per un verso, «i primi Giudici avrebbero ben potuto deliberare già sulla scorta della documentazione agli atti avendo anche la Di Grado prodotto in prime cure l'atto di addebito per violazione dell'obbligo della denuncia» e, per il restante, che detto addebito «per omessa dichiarazione»avrebbe imposto alla contribuente di offrire al giudizio «copia della propria dichiarazione TARSU» e, ad ogni modo, di riscontrare i «dati in suo possesso … ribaltando in capo al contraddittore l'onere di provare la supposta infedeltà della dichiarazione»;
- del pa ri destituita di fondamento rimaneva l’accezione di inammissibilità sollevata dall’appellante incidentale in ordine alla costituzione del Comune di Canicattì nel primo grado di giudizio, posto che, tenuto conto della stessa giurisprudenza costituzionale, doveva ritenersi ammissibile il deposito delle controdeduzioni a mezzo del servizio postale, e non risultando, peraltro, detta modalità di costituzione espressamente sanzionata dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23. 2. -D G C ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria;
il Comune di Canicattì non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. –Il ricorso, - che , per ciascun motivo, invariabilmente espone (anche) la den uncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, oltrechè un (non più prescritto) quesito di diritto [l’art. 366 bis cod. proc. civ., risultando abrogato dalla l. n. 69 del 2009, art. 47, c. 1, lett. d), e art. 58, c. 5] -è articolato sui seguenti motivi. 1.1 -Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, deducendo, in sintesi, che l’atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale senza produzione in giudizio della ricevuta di spedizione, prescritta dall’art. 22, c. 1, cit.,ai fini del la verifica della tempestività dell’impugnazione, essendosi controparte limitata a produrre (col deposito dell’atto di appello) una distinta che, di formazione unilaterale, costituiva mero atto interno, oltretutto privo del sigillo dell’Ufficio postale di accettazione e della stessa data di effettiva spedizione della raccomandata postale. 1.2 -Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 32e 58, e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame, - nel rilevare la compiutezza motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato, - aveva fondato il decisum su documentazione (l’avviso di a ccertamento) tardivamente prodotta da controparte, in violazione dell’art. 32, cit. (e del termine ivi previsto di 20 giorni liberi prima dell’udienza di discussione, allora fissata il 10 febbraio 2010) e dell’art. 58, cit. (trattandosi di documento preesistente con valenza di prova). 1.3 –Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ., deducendo che, - a fronte della contestazione, svolta in prime cure, quanto alla difformità di contenuto sussistente tra la copia notificata dell’avviso di accertamento e quella (pur tardivamente) prodotta in giudizioda controparte , - il giudice del gravame non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione il rilievo involgente la compiutezza della motivazione dell’avviso di accertamento, trattandosi, per l’appunto, di documento che, - preesistente al giudizio ed a valenza probatoria, in quanto volto a superare l’eccezione di difetto di motivazione articolata col ricorso introduttivo, -era stato tardivamente prodotto.1.4 –Il quarto motivo, sempreai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, alla l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ.,sull’assunto che, - risultando l’avviso di accertamento notificato in data 14 aprile 2007, - si era, nella fattispecie, perfezionato il termine di decadenza (triennale) previsto dall’art. 71, cit., con riferimento all’imposta dovuta per gli anni 2002 e 2003, così che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla corrispondente eccezione da essa esponente riproposta in appello. 1.5 – Col quinto motivo , sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112, 115 cod. proc. civ., all’art. 2697 cod. civ., al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, alla l. n. 241 del 1990, art. 3, ed alla l. n. 212 del 2000, art. 7, sull’assunto, in sintesi, che, - nel rilevare che l’ addebito di «omessa dichiarazione» avrebbe imposto alla contribuente di offrire al giudizio «copia della propria dichiarazione TARSU» e, ad ogni modo, di riscontrare i «dati in suo possesso … ribaltando in capo al contraddittore l'onere di provare la supposta infedeltà della dichiarazione», - il giudice del gravame aveva invertito l’onere della prova, - nella fattispecie rilevante, e da ritenersi a ca rico di controparte , - quanto all’obbligo di motivazione sulla ricorrenza dei presupposti di fatto, e delle relative ragioni giuridiche, dell’avviso di accertamento impugnato. 1.6 –Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112, 115, 148 e 149 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che, - eccepita nella memoria integrativa depositata in prime cure, riproposta con l’atto di appello incidentale ed ulteriormente illustrata nella memoria depositata nel giudizio di appello, -il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che l’avviso di accertamento non era stato ritualmente notificato, in presenza, in particolare, di una copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale che recava (solo) il «lato “verso” … [omesso il] … lato “fronte”, nel quale risulta essere indicato il “mittente”», con conseguente non riferibilità dell’invio a controparte. 1.7 – Col settimo motivo , e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42, alla l. n. 241 del 1990, art. 3, alla l. n. 212 del 2000, art. 7, all’art.112 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di motivare sulla nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento agli interessi che, - così come eccepito nella memoria integrativa depositata nel primo gradodi giudizio, e ripropost o con l’atto di appello incidentale, - erano stati indicati (nel loro importo complessivo) senz’alcuna specificazione dei dati (somma capitale e periodo di riferimento, tasso applicato) utili a consentirne una compiuta verifica. 1.8 –Con l’ottavo motivo di ricorso , anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, c. 2, e 32, agli artt. 112, 115 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ.,assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della costituzione di controparte, e lo stesso deposito di memoria, siccome l’una e l’altro avvenute, in prime cure, n elle forme dell’invio postale, piuttosto che del deposito materiale presso la segreteria della Commissione. 2. – In via pregiudiziale alla loro disamina, deve rilevarsi innanzitutto che, con la depositata memoria, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso dal secondo al settimo, insistendo, dunque, per l’esame del primo e dell’ottavo motiv o di ricorso. Detta rinuncia, secondo un consolidato orientamento della Corte, rende allora superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno delle relative censure, ed è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, perché, - implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, - è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e rimane, con ciò, sottratta alla disciplina della rinuncia al ricorso posta dall'art. 390 cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass., 13 gennaio 2021, n. 414;
Cass., 27 agosto 2020, n. 17893;
Cass., 3 novembre 2016, n. 22269;
Cass., 15 maggio 2006, n. 11154;
Cass., 23 ottobre 2003, n. 15962). Né, del resto, la rinuncia in questione ha comportato la disposizione del diritto in contesa quale esito di un accertamento (pur) condotto a posteriori (Cass., 27 agosto 2020, n. 17893). 3. –Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento e vasenz’altro disatteso. 3.1 –Dall’esame del fascicolo di ufficio, - la cui acquisizione è stata disposta con l’ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 26 aprile 2022, -emerge che: - come cer tificato dalla segreteria della Commissione tributaria regionale, la parte, allora appellante (il Comune di Canicattì), si era costituita nel grado in data 7/10 marzo 2011;
-la sentenza della Commissione tributaria provinciale (n. 25/5/10), -resa nel giudizio iscritto al n. 690/2008 di RG, - era stata depositata il 23 marzo 2010, così che il termine lungo per appellare scadeva in data 8 maggio 2011 (art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo ratione temporisvigente);- al fascicolo di parte appellata risulta certificato dalla segreteria della Commissione tributaria regionalela costituzione in giudizio in data 5 maggio 2011 (dunque prima ancora della scadenza del termine per appellare) ed è presente la copia dell’atto di appello notificato che esponela data del 7 marzo 2011 (come si desume dal timbro datario di spedizione dell’attosenza busta). L’eccezione di inammissibilità dell’appello è, dunque, destituita di fondamento in quanto: - inequivocamente risulta che la costituzione in giudizio dell’appellante era stata tempestiva, in quanto perfezionatasi all’interno del termine (lungo) di impugnazione;
-l’appello si era perfezionato , sempre tempestivamente, nel detto termine di legge, e atteso che, a seguito della notifica in contestazione, la stessa parte appellata si eracostituita in giudizio prima ancora della scadenza del termine (lungo) per appellare. 4. – Del pari destituito di fondamento rimane l’ottavo motivo di ricorso. 4.1 – La censura si pone in contrasto, innanzitutto, con l’orientamento espresso dalla Corte che, per l’appunto, ha rimarcato il principio secondo il quale ( anche ) la parte appellata (o quella resistente) può costituirsi in giudizio depositando l'atto di controdeduzioni o trasmettendolo in plico raccomandato (v. Cass., 19 ottobre 2012, n. 17953 cui addeCass., 19 novembre 2021, n. 35393). Il motivo di ricorso, peraltro, non considera che alcun riverbero avrebbe potuto prodursi in relazione alla denunciata inammissibilità della costituzione nel primo grado di giudizio, ed una volta che della documentazione (così) prodotta il giudice del gravame avrebbe comunque dovuto tener conto in relazione all’utile costituzione nel giudizio di appello.4.2 -La Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, -formulato anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), -ha ripetutamente rimarcato che: -alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del dispostodel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);
- le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391;
Cass., 28 giugno 2018, n. 17164;
Cass., 11 aprile 2018, n. 8927;
Cass., 22 novembre 2017, n. 27774;
Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);
-l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537);
-i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429;
Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661). 5. –Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti dellaricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
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