Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/11/2021, n. 36372

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/11/2021, n. 36372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36372
Data del deposito : 24 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 4242/2021 proposto da: RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. (già denominata E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.), elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Stoppani 1, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V;

- ricorrente -

contro

V F, rappresentato e difeso dall'avvocato E C;

- controricorrente -

nonché

contro

M P B quale erede di R F;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. n. 2884/2018 pendente presso il TRIBUNALE di TRAPANI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da RWE Renewables Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 41 cod. proc. civ.

Fatti di causa

V F e M P B e, eredi di R F, hanno instaurato dinanzi a ribunale di Trapani un procedimento sommario (art. 702-bis e seg. cod. proc. civ.) per ottenere la condanna di E.on Climate & Renewables Italia s.r.l. (Ecri) a restituire un'area con sovrastante aerogeneratore eolico (torre n. 5) a suo tempo locata, e a rifondere l'equivalente della fruttificazione della produzione di energia incentivante. L'area aveva difatti costituito oggetto di un contratto di locazione stipulato il 12 maggio 2008 e dichiarato risolto dal medesimo tribunale, per inadempimento della conduttrice Ecri, giusta ordinanza in data 10 ottobre 2013, confermata in appello con sentenza passata in giudicato. La convenuta si è costituita resistendo ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.La RWE Renewables Italia s.r.l. (Rwe), subentrata nelle posizioni giuridiche della Ecri, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, al quale ha resistito il solo F. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Deve preliminarmente osservarsi che sussiste contrasto tra le parti a proposito dell'effettivo tenore della pronuncia a monte dell'odierna causa. La ricorrente assume che il tribunale, con statuizione confermata in appello, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione "senza tuttavia condannare Ecri alla restituzione delle aree nel frattempo occupate per realizzare su di esse uno dei sedici aerogeneratori dell'impianto (segnatamente, l'aerogeneratore n. 5), ma anzi dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sul punto (..), trattandosi di opera (rectius: la torre eolica) dichiarata di pubblica utilità". Dalla mancata impugnazione della pronuncia d'appello, confermativa di quella citata, sarebbe derivato il giudicato sulla giurisdizione amministrativa, non suscettibile di esser posto ulteriormente in discussione. Il resistente assume invece che il giudicato si sarebbe formato in senso opposto, poiché la sentenza d'appello aveva circoscritto la portata della declaratoria di difetto di giurisdizione alle questioni concernenti la procedura di occupazione temporanea di un'altra area di proprietà F, catastalmente distinta alla part. 356 del locale catasto terreni. Area che quindi niente aveva avuto da spartire con quella oggetto della locazione, individuata nella part. 376 del f. 85 del Comune di Alcamo, da restituire (con la sovrastante torre eolica) all'esito della già pronunciata risoluzione. A dire del controricorrente, la pronuncia di risoluzione del giudice ordinario, avendo determinato la formazione del giudicato sul rapporto, sarebbe tale da estendere gli effetti alla questione di giurisdizione che qui rileva in senso esattamente opposto a quanto predicato dalla società, nel senso cioè della giurisdizione ancora una volta, per l'appunto, del giudice ordinario. II. - Dagli atti di causa (che la Corte è tenuta a esaminare direttamente per risolvere la questione processuale di giurisdizione) risulta che il tribunale, con la richiamata ordinanza ex art. 702-bis e seg. cod. proc. civ., aveva sì dichiarato il difetto di giurisdizione, ma "sulle contestazioni mosse da F R avverso la procedura di occupazione temporanea di aree eseguita dalla Espro System Sicilia s.r.l. ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327". Per il resto il tribunale si era determinato nel senso di non poter accogliere la domanda di condanna al rilascio dell'immobile per un possibile contrasto tra la detta condanna e l'opera edificata, dichiarata di pubblica utilità. L'ordinanza era stata impugnata dalla sola società conduttrice, ovviamente rispetto ai capi sui quali essa era stata soccombente. Non anche da F, che si era limitato a resistere all'avverso gravame. III. - Nessun giudicato si è formato su una fantomatica pronuncia di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rilascio dell'area locata (con le relative accessioni), per l'elementare ragione che mai v'è stata, né da parte del tribunale, né da parte della corte d'appello, una pronuncia del genere. La sopra riferita statuizione del tribunale era (ed è) invece nel segno dell'improponibilità della domanda di restituzione, peraltro motivata da ragioni di merito identificate dalla possibile incidenza della statuizione sull'opera pubblica realizzata, e quindi in sostanza sulla funzionalità e sull'efficienza dell'impianto eolico. IV. - Ne segue che la giurisdizione del giudice ordinario è stata con ciò implicitamente già affermata dal tribunale con decisione passata in giudicato, sì da non poter esser posta nuovamente in discussione. Per costante insegnamento di queste Sezioni unite, il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente a un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria;
e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni (Cass. Sez. U n. 29179-20, \\ Cass. Sez. U n. 21065-11;
e v. pure recentissima Cass. Sez. U n. 25042-21).Le pretese restitutorie e di condanna sono state prospettate, nel caso concreto, appunto come conseguenza del medesimo titolo costituito dal rapporto di locazione, dichiarato risolto con sentenza (passata in giudicato) implicitamente affermativa della giurisdizione ordinaria;
e i profili attinenti alla riproponibilità o meno di una simile domanda esulano dall'ambito del regolamento preventivo, essendo codesto mezzo funzionale alla decisione della Corte solo sul riparto di giurisdizione. V. - Né può dirsi operante una preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione per avere il giudice originariamente adito già emesso, per l'appunto, sebbene implicitamente, una statuizione relativa (anche) alla giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.). Una tale preclusione al regolamento preventivo non opera difatti nel caso in cui esso venga proposto nel corso del nuovo (diverso) giudizio successivamente instaurato da una delle parti, poiché in tal caso ciò che viene in questione non è il potere decisionale del giudice, sebbene il diritto processuale della parte stessa. VI. - In conclusione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e a questo va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente regolamento.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi