Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2013, n. 3507
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Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare. Né rileva, in senso contrario, che le anticipazioni siano avvenute a fronte dello sconto di effetti non andati a buon fine, trattandosi, anche in questo caso, di somme erogate dalla banca su di un apposito conto, poi confluite sul conto corrente scoperto per ridurne l'esposizione.
Sul provvedimento
Testo completo
3507 /131 CONTRIBUTO UNIFICATO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Revocatoria fallimentare. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24572/2006 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron.3507 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.637 Presidente Dott. GIUSEPPE SALME Ud. 15/01/2013 Rel. Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO 23PU Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI Dott. C DE CRA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24572-2006 proposto da: 女 05102070827), BANCO DI SICILIA S.P.A. (c.f./p.i. incorporato nella Capogruppo Banca di Roma spa, poi ridenominata Capitalia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R, VIA DEL POZZETTO 122, presso l'avvocato P C, che lo rappresenta e 2013 difende unitamente all'avvocato GRASSO ROSARIO 39 GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso; ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.D.F. RANERI SALVATORE E SAMPERI ORAZIA E PERSONALE DEGLI STESSI (C.F. 02583000878), in persona del Curatore avv. FRANCESCO CVETTA, elettivamente domiciliata in presso l'avvocato R, PIAZZA SALLUSTIO SPALLINA BARTOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato D G F, giusta procura a margine del controricorso; controricorrente avversO la sentenza n. 288/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per il ricorrente, l'Avvocato CARBONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28 marzo 2006, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 16 ottobre 2001 con cui il Tribunale della stessa città, accogliendo la domanda proposta dal fallimento della società di fatto tra S R ed O S e dei predetti, quali soci illimitatamente revocava, ai sensi responsabili, dell'art. 67, comma 21 1. fall., le rimesse, ritenute di importo di lirenatura solutoria, del complessivo 446.032.945-, effettuate dai falliti sul conto corrente che gli stessi intrattenevano presso il Banco di Sicilia. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) il conto corrente era cointestato ai soci ed il suo andamento negativo era conseguenza della grave situazione economica della società;2) la conoscenza dello stato di insolvenza poteva ritenersi provata dai dieci assegni privi di provvista, in molti casi di importo rilevante, emessi tra il febbraio 1986 ed il dicembre 1987 proprio sul conto corrente intrattenuto con il Banco di Sicilia;3) la prosecuzione del rapporto non era idonea ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza in quanto poteva trovare una diversa spiegazione, quale il tentativo della banca di recuperare anche solo parzialmente il proprio credito;4) l'ammontare dell'affidamento, rispetto 3 al quale operare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista, doveva essere rimesse determinato senza tenere conto del fido per sconto di portafoglio commerciale, considerata la diversità strutturale tra l'apertura di credito ed il c.d. castelletto di sconto, poiché solo la prima attribuisce al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro;il secondo, infatti, anche quando è destinato ad operare in collegamento di fatto con un conto corrente, è soltanto fonte dell'obbligo dell'istituto di credito di accettare per lo sconto, entro i limiti predeterminati, i titoli presentati dall'affidatario;5) alla revocatoria non si sottraevano le operazioni di giroconto, considerato che le stesse avevano dato luogo ad un accreditamento di somme sul conto corrente al fine di ridurne la scopertura. Il Banco di Sicilia s.p.a. (nuova società succeduta, а seguito di operazioni di fusione e conferimento di azienda, all'originaria omonima società) propone ricorso per cassazione, deducendo sei motivi illustrati anche con memoria. Il fallimento resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la banca ricorrente deduce la 67 1. fall. e degli artt. 2697